Art. 11 (Licenza ordinaria) 1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'. 3. La licenza ordinaria potra' essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio. 4. La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di durata inferiore a due giorni.
Note all'articolo 11 - Si trascrive il testo dell'articolo 14, comma 14, del DPR 31 luglio 1995, n. 395: Articolo 14 (Congedo ordinario). omissis. - 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. . - Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma 2, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 12 (Licenza ordinaria). omissis. - 2. La durata della licenza ordinaria e' di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale. .