Art. 11
                         (Licenza ordinaria)
  1.  La  disciplina  dell'articolo  14,  comma  14,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 395 del 1995 e' estesa al personale
militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
  2.  Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma
1,  si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita
per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.
  3.  La  licenza  ordinaria  potra'  essere  fruita entro il secondo
semestre  dell'anno  successivo,  qualora  il  personale  in servizio
all'estero  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, ultimo periodo, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 394 del 1995 non abbia
fruito  della  licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze
di servizio.
  4.  La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di
durata inferiore a due giorni.
 
            Note all'articolo 11
            -  Si  trascrive il testo dell'articolo 14, comma 14, del
          DPR 31 luglio 1995, n. 395:
            Articolo  14  (Congedo  ordinario).  omissis. - 14. Fermo
          restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione
          del  rapporto  di  lavoro,  qualora  il  congedo  ordinario
          spettante  a tale data non sia stato fruito per documentate
          esigenze  di  servizio, si procede al pagamento sostitutivo
          dello stesso. .
            -  Si  trascrive  il testo dell'articolo 12, comma 2, del
          DPR 31 luglio 1995, n. 394:
            Articolo  12 (Licenza ordinaria). omissis. - 2. La durata
          della  licenza ordinaria e' di 32 giorni lavorativi. Per il
          personale  con  oltre  15 anni di servizio e per quello con
          oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria
          e'  rispettivamente  di  37  e  di 45 giorni lavorativi. La
          durata  della  licenza  ordinaria  per  i  primi  3 anni di
          servizio  e'  di  30  giorni lavorativi, con esclusione del
          personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale
          continua   ad   applicarsi   la   disciplina  prevista  dai
          rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero
          o  presso  Organismi  internazionali  (con sede in Italia o
          all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze
          previste  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  l'impiego da
          accordi    internazionali,    ovvero   da   norme   proprie
          dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale. .