Art. 13
                        (Diritto allo studio)
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i
corsi  richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede
di  servizio  il  diritto  alle  150  ore  da dedicare alla frequenza
compete  anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal
caso  i  giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale
localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore
per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano anche al personale
trasferito  ad  altra  sede  di  servizio  che abbia gia' iniziato la
frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
  3.  Non  si  applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi
universitari  o  postuniversitari  fuori  dalla  sede  di  servizio e
laddove  nella  sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e
pertanto  il  tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed
il rientro sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
  4.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi
organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
  5.  Per  la  preparazione ad esami universitari o postuniversitari,
nell'ambito  delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere
attribuite  e  conteggiate  le tre giornate immediatamente precedenti
agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
 
            Note all'articolo 13
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo 18, del DPR 31
          luglio 1995, n. 394:
            Articolo 18 (Diritto allo studio). - l. Nei confronti del
          personale,  per  quanto applicabile, e' esteso il contenuto
          dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          ottobre 1985, n. 782. .
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo 78, del DPR 28
          ottobre 1985, n. 782:
            Articolo  78  (Diritto  allo studio). - L'Amministrazione
          della   pubblica   sicurezza  favorisce  l'aspirazione  del
          personale  che  intende  conseguire  un titolo di studio di
          scuola  media  superiore  o  universitario  o partecipare a
          corsi  di  specializzazione  post  universitari  o ad altri
          corsi  istituiti  presso  le  scuole pubbliche o parificate
          nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali
          periodi  di congedo straordinario per esami, e' concesso un
          periodo  annuale  complessivo  di  150 ore da dedicare alla
          frequenza  dei  corsi  stessi.  Tale periodo viene detratto
          dall'orario   normale  di  servizio,  secondo  le  esigenze
          prospettate  dall'interessato  almeno  due  giorni prima al
          proprio  capo  ufficio,  e la richiesta deve essere accolta
          ove  non  ostino  impellenti  ed  inderogabili  esigenze di
          servizio.   L'interessato   dovra'  dimostrare,  attraverso
          idonea  documentazione,  di  avere  frequentato il corso di
          studi  per  il  quale  ha  richiesto  il  beneficio, che e'
          suscettibile  di  revoca in caso di abuso, con decurtazione
          del  periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in
          corso o dell'anno successivo. .