Art. 14 (Elevazione ed aggiornamento culturale) 1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' sostituito dal seguente: 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. .
Nota all'articolo 14 - Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 1, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 19 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1 L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. .