Art. 14
               (Elevazione ed aggiornamento culturale)
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' sostituito dal seguente:
  1.   L'Amministrazione  favorisce  l'elevazione  e  l'aggiornamento
culturale  del  personale  anche attraverso protocolli con le Regioni
ovvero  con  convenzioni  con  gli enti locali, universita', societa'
private   e   Amministrazioni   utilizzando,   oltre  a  quote  degli
stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme
di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. .
 
            Nota all'articolo 14
            -  Si  trascrive  il testo dell'articolo 19, comma 1, del
          DPR 31 luglio 1995, n. 394:
            Articolo  19  (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1
          L'Amministrazione  favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
          culturale e professionale del personale. .