Art. 15
                            Informazione

  1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine:
a) alle  emanande  disposizioni  applicative  che si riferiscono alle
   materie  oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo
   12 maggio 1995, n. 195;
b) ai  criteri e alle modalita' di individuazione dei destinatari per
   l'utilizzazione  delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 8 da
   parte dell'Amministrazione.
  2.  I  COCER  formulano  per iscritto pareri preliminari e proposte
sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di
cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b), entro 20 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione.
  3.  Ai  fini  del  comma  2  i  COCER  possono  richiedere riunioni
informative  preliminari anche di carattere tecnico, che hanno inizio
entro  48  ore  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione e si
concludono  nel  termine  di  25 giorni, ovvero entro un termine piu'
breve per motivi di urgenza.
  4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano
le  posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e
delle  rappresentanze  del  personale. In caso di divergenza, i COCER
possono  trasmettere  le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni
al  Ministro  della  difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma,
della  legge  11  luglio  1978,  n. 382. Durante il periodo in cui si
svolge   l'informazione   preventiva   l'Amministrazione  non  adotta
provvedimenti  al  riguardo.  Decorsi  tali  termini  o  in  caso  di
posizioni  divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume
autonome determinazioni definitive.
  5.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  luglio  1995,  n. 394, e' inserito il seguente
comma:
  4-bis.  Nel  periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei
lavori  di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore
di  ciascuna  Forza  Annata  a  convocare,  per  una  o  piu'  volte,
delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori
stessi.
 
            Note all'articolo 15
            -  Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 4, della
          legge 11 luglio 1978, n. 382:
            Articolo  19.  omissis  -  4.  Il  Ministro  della difesa
          riunisce  una  volta  l'anno  i  militari di leva, all'uopo
          eletti,  dai rappresentanti di detta categoria negli organi
          intermedi  per  ascoltare,  in  riferimento  alla relazione
          all'articolo  24,  pareri,  proposte  e richieste in merito
          allo stato del personale di leva. .
            -  Si  trascrive  il testo dell'articolo 21, comma 4, del
          DPR 31 luglio 1995, n. 394:
            Articolo  21 (Informazione). omissis - 4. Nelle occasioni
          di  cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche
          delegazioni  dei  COBAR  collegati  composte di norma da un
          rappresentante  per  ogni  categoria  interessata,  per  la
          successiva  informazione del personale delle corrispondenti
          unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e
          fatte  comunque  salve  le  esigenze  di servizio. Per tale
          informazione,   previa  autorizzazione  del  comandante  di
          regione  militare,  o  di  altro  alto  comando  periferico
          equivalente, limitatamente alle principali unita' di base e
          fatte   comunque   salve  le  esigenze  di  servizio,  puo'
          partecipare,  di  norma,  un  delegato  per categoria della
          rispettiva    sezione    del    Consiglio    centrale    di
          rappresentanza. .