Art. 15 Informazione 1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine: a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) ai criteri e alle modalita' di individuazione dei destinatari per l'utilizzazione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 8 da parte dell'Amministrazione. 2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza. 4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume autonome determinazioni definitive. 5. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' inserito il seguente comma: 4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Annata a convocare, per una o piu' volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.
Note all'articolo 15 - Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 luglio 1978, n. 382: Articolo 19. omissis - 4. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti, dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi per ascoltare, in riferimento alla relazione all'articolo 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva. . - Si trascrive il testo dell'articolo 21, comma 4, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 21 (Informazione). omissis - 4. Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle principali unita' di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, puo' partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza. .