Art. 16
             (Procedure di raffreddamento dei conflitti)
  1.  Ai  fini  dell'eventuale  attivazione  da parte del COCER delle
procedure  previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo
n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi
previsti  dal  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  4  novembre  1979,  n.  691, interessano, sia l'organo di
rappresentanza   confluente,   sia   i   comandanti  ai  quali  siano
affiancati,  in  ordine  a  questioni  di  rilevanza  generale  circa
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
 
            Note all'articolo 16
            -  Si  trascrive  il  testo dell'articolo 8, comma 3, del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
            Articolo  8  (Procedure di raffreddamento dei conflitti).
          omissis   -  3.  Qualora  in  sede  di  applicazione  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  del Presidente della
          Repubblica  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma
          2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale
          per  tutto  il  rispettivo  personale interessato, da parte
          delle  corrispondenti  sezioni  COCER, nelle forme previste
          dalla  legge  11  luglio  1978, n. 382, e relative norme di
          attuazione,  puo'  essere  formulata  ai rispettivi Comandi
          generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di
          esame   della   questione   generale  controversa,  con  la
          specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi
          di   diritto  sui  quali  si  basa.  Di  ciascun  contrasto
          interpretativo   generale   sollevato   nell'ambito   delle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  2 e' data comunicazione
          alle  restanti  amministrazioni, nonche' alle altre sezioni
          COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi
          generali  o  Stato  maggiore  della difesa interessati, nei
          trenta  giorni  successivi dalla ricezione della richiesta,
          convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per
          l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e
          dei  procedimenti  amministrativi e che deve espletarsi nel
          termine  di  trenta  giorni  dal  primo incontro, decorsi i
          quali   l'amministrazione   interessata   formula  motivata
          risposta   alla  questione  generale  controversa,  dandone
          contestuale     comunicazione     anche    alle    restanti
          amministrazioni  di  cui  all'art.  2 ed alle altre sezioni
          COCER. .
            -  Il DPR 4 novembre 1979, n. 691, detta norme in materia
          di attuazione della Rappresentanza Militare con particolare
          riferimento  agli  Organi, alle competenze ed all'esercizio
          delle attivita' di Rappresentanza Militare.