Art. 17
                           (Buono - pasto)
  1.  Qualora presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella
stessa  sede  sia  impossibile  assicurare  direttamente  o  mediante
appalto  il  servizio  mensa,  oppure  il  personale sia impiegato in
servizio  di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul
luogo  di  servizio,  ovvero  non  possa  allontanarsi  per  il tempo
necessario  per  la  consumazione  del  pasto  nel proprio domicilio,
l'Amministrazione   puo'   concedere   un   buono-pasto  dell'importo
giornaliero  non  superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni
con  strutture  di  ristoro,  che  sostituiscono l'attuale sistema di
somministrazione  del  vitto  a  decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto.
  2.  L'onere  derivante  dal  comma  1 va contenuto nei limiti degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.