Art. 19
                    (Proroga concessione alloggi)
  1.  Il  Personale  militare concessionario di alloggio ASI o AST in
possesso  di  titolo  valido,  trasferito d'autorita' a seguito della
ristrutturazione  in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene
la  titolarita'  della  concessione  fino  al 31 dicembre 2001, fatte
salve le disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato
con  decreto  ministeriale  16 gennaio 1997, n. 253, a condizione che
non  sia  assegnatario  di  alloggio  nella  nuova  sede  e il nucleo
familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato.
 
            Nota all'articolo 19
            -  Il  decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 1997,
          n.  253,  detta norme in materia di alloggi di servizio per
          il personale delle Forze Armate.