Art. 19 (Proroga concessione alloggi) 1. Il Personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in possesso di titolo valido, trasferito d'autorita' a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato.
Nota all'articolo 19 - Il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 1997, n. 253, detta norme in materia di alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate.