Art. 2
                          (Nuovi stipendi)
  1.   Gli   stipendi  stabiliti  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, sono incrementati,
a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
  2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto
1999.
  3.  Dal  1°  ottobre  1998  al  31 luglio 1999 competono i seguenti
aumenti stipendiali lordi:

Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
  4.  Gli  aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
  5.  I  valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione del presente articolo, sono:

Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
  6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
 
            Note all'articolo 2
            -  L'articolo  2  del  DPR 360/96 ha determinato i valori
          stipendiali  per  il  personale  militare.  Si trascrive il
          testo  del comma 6 (stipendi tabellari annui lordi a regime
          - 1o luglio 1997):
            Articolo  2  (Nuovi  stipendi). - 6. I valori stipendiali
          tabellari     annui     lordi,    a    regime,    derivanti
          dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

===================================================================
livello quinto.......... L. 13.921.000;
-------------------------------------------------------------------
livello sesto........... L. 15.447.000;
-------------------------------------------------------------------
livello sesto-bis....... L. 16.663.000;
-------------------------------------------------------------------
livello settimo......... L. 17.879.000;
-------------------------------------------------------------------
livello settimo bis..... L. 19.225.000;
-------------------------------------------------------------------
livello ottavo.......... L. 20.571.000;
-------------------------------------------------------------------
livello nono............ L. 23.639.000.
===================================================================
            - Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 3, del DPR
          10 maggio 1996, n. 360.
            Articolo 1 (Area di applicazione e durata). omissis -
            3.  Dopo  un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del
          presente  decreto,  al  personale  di  cui al comma 1 sara'
          corrisposto,  a  partire  dal  mese successivo, un elemento
          provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
          tasso  di  inflazione  programmato,  applicato  ai  livelli
          retributivi   tabellari   vigenti,   inclusa   l'indennita'
          integrativa  speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo
          sara'  pari  al cinquanta per cento del tasso di inflazione
          programmato  e  cessa  di  essere  erogato dalla decorrenza
          degli  effetti  economici  previsti  dal  nuovo decreto del
          Presidente  della  Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2,
          comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995. .