Art. 20 (Assicurazione) l. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui e' stato autorizzato il trasporto nei limiti dei massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione obbligatoria. 2. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.