Art. 20
                           (Assicurazione)
  l.  Le  polizze  di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta'  delle  Forze  Armate  sono integrate con la copertura dei
rischi  di  lesioni  o di decesso del dipendente addetto alla guida e
del personale di cui e' stato autorizzato il trasporto nei limiti dei
massimali  previsti  per  i  corrispondenti danni dalla assicurazione
obbligatoria.
  2.  Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle
polizze  di  cui  al  comma  1 o stipulate da terzi responsabili sono
detratti  delle  somme  eventualmente  spettanti  a  titolo  di  equo
indennizzo per lo stesso evento.