Art. 21 (Tutela legale) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.
Note all'articolo 21 - Si Trascrive il testo dell'articolo 23, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 23 (Tutela legale). - l. Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. . - Si trascrive il testo dell'articolo 32, della legge 22 maggio 1975, n. 152: Articolo 32. - 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. 2. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza. .