Art. 21
                           (Tutela legale)
  1.   Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995, n. 394, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.
 
            Note all'articolo 21
            -  Si  Trascrive  il  testo  dell'articolo 23, del DPR 31
          luglio 1995, n. 394:
            Articolo  23  (Tutela  legale).  -  l. Nei procedimenti a
          carico  dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per
          fatti  compiuti  in  servizio  anche relativi all'uso delle
          armi  o  di  altro  mezzo  di  coazione fisica, continua ad
          applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. .
            -  Si trascrive il testo dell'articolo 32, della legge 22
          maggio 1975, n. 152:
            Articolo  32. - 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali
          o  agenti  di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o
          dei  militari  in  servizio di pubblica sicurezza per fatti
          compiuti  in  servizio  e  relativi all'uso delle armi o di
          altro  mezzo  di  coazione  fisica,  la  difesa puo' essere
          assunta  a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
          Stato    o    da    libero    professionista   di   fiducia
          dell'interessato medesimo.
            2.  In  questo  secondo  caso  le  spese di difesa sono a
          carico  del  Ministero  dell'interno salva rivalsa se vi e'
          responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
            3.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano a
          favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
          dall'appartenente   alle   forze  di  polizia,  gli  presti
          assistenza. .