Art. 22
         (Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 85/1997)
  1.  Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con
almeno  due  anni  e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a
partire  da data non anteriore al 1° settembre 1995, e' attribuito un
emolumento  pensionabile  annuo lordo valido anche per la tredicesima
mensilita'  e  l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio
1998-2000  alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed
il livello retributivo superiore.
  2.  L'emolumento  di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno
del  triennio  1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non
cumulabili.
  3.  Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con
almeno  venti  anni  di  servizio  comunque  prestato,  e' attribuito
l'emolumento  pensionabile  di  cui al comma 1, con le modalita' e le
decorrenze previste nel comma 2.
  4.  I  benefici  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non sono fra loro
cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo
superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli
scatti gerarchici di stipendio.
 
            Nota all'articolo 22
            -  Si  trascrive il testo dell'articolo 3, comma 2, della
          legge 28 marzo 1997, n. 85:
            Articolo  3.  omissis - 2. Agli ispettori superiori delle
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile, ai marescialli
          aiutanti  di  quelle  ad  ordinamento  militare, nonche' ai
          marescialli  aiutanti  delle  Forze  armate,  con  maggiore
          anzianita'  di  servizio  nella  qualifica  o  nel grado e'
          attribuito  un emolumento pensionabile pari alla differenza
          tra  il  proprio  livello  di  inquadramento  e  il livello
          retributivo  superiore,  secondo  decorrenza,  modalita'  e
          sulla   base   di  requisiti  da  determinare  in  sede  di
          contrattazione   collettiva,   ovvero   nell'ambito   delle
          procedure  di  concertazione  ivi previste, ed in relazione
          alle   risorse   finanziarie   disponibili.   Il   medesimo
          emolumento  e'  inoltre  attribuito, evitando sperequazioni
          con   altro   personale   o  adottando  misure  perequative
          occorrenti,  ai tenenti e al personale di grado e qualifica
          corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque
          prestato. .