Art. 24
      (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)
  1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la
prima  applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della
legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:
  a)  la  costituzione  di  uno  o  piu' fondi-pensione complementare
nazionali  per  il  personale  delle  Forze  Armate  e delle Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare,  ai  sensi del decreto
legislativo  n. 124 del 1993, della legge n.335 del 1995, della legge
n.  449  del  1997  e successive modificazioni ed integrazioni, anche
verificando   la   possibilita'  di  unificarlo  con  analoghi  fondi
istituiti  ai  sensi  delle normative richiamate per i lavoratori del
pubblico impiego;
  b)  la  misura  percentuale  della  quota di contribuzione a carico
delle  Amministrazioni  e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la
retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
  c)  le  modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento
di  fine  rapporto,  le voci retributive utili per gli accantonamenti
del  trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di
fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
  2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale
che liberamente aderisce ai fondi stessi.
 
            Note all'articolo 24
            - Si trascrive il testo dell'articolo 26, comma 20, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448:
            Articolo  26  (Norme  di  interpretazione  autentica,  di
          utilizzazione  del  personale  scolastico  e trattamento di
          fine  rapporto).  omisiss - 20. Ai fini dell'organizzazione
          al  regime  generale  del  trattamento  di  fine rapporto e
          dell'istituzione  di  forme di previdenza complementare dei
          dipendenti  pubblici,  le  procedure  di  negoziazione e di
          concertazione  previste  dal  decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  195,  potranno  definire  per  il  personale ivi
          contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto
          ai  sensi  dell'articolo  2,  commi da 5 a 8, della legge 8
          agosto  1995,  n.  335, e successive modificazioni, nonche'
          l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui
          all'articolo  3  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
          124,  e successive modificazioni. Per la prima applicazione
          di  quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate
          le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a
          quanto  stabilito  dall'articolo  7,  comma  1,  del citato
          decreto legislativo n. 195 del 1995. .
            -  Il  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, detta
          norme in materia di forme pensionistiche complementari.
            -  La legge 8 agosto 1995, n. 335, detta norme in materia
          di   riforma   del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare.
            -  La  legge 27 dicembre 1997, n. 449, detta norme per la
          stabilizzazione della finanza pubblica.