Art. 25
                   (Proroga di efficacia di norme)
  1.  Al  personale  di  cui  all'articolo  1, comma 1, continuano ad
applicarsi,  ove  non  in contrasto con il presente decreto, le norme
dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e
10 maggio 1996, n. 360.