Art. 3
                    (Effetti dei nuovi stipendi)
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  decreto  hanno  effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita'    di   buonuscita,   sull'assegno   alimentare   previsto
dall'articolo  82  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi  la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
  2.  I benefici economici, risultanti dall'applicazione del presente
decreto   riguardanti   il   biennio   1998-1999   sono   corrisposti
integralmente,  alle  scadenze  e negli importi previsti dal medesimo
provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio con diritto
a  pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi derivanti
dall'applicazione  del  presente  decreto  si  applica l'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  4.  Gli  aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno
effetto  sulla  determinazione  delle  misure orarie del compenso per
lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
 
            Note all'articolo 3
            -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3, approva lo statuto degli impiegati civili dello
          Stato. Si trascrive il testo dell'articolo 82:
            Articolo 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e'  concesso  un assegno alimentare in misura non superiore
          alla  meta'  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
          di famiglia. .
            -  Si trascrive il testo dell'articolo 172 della legge 11
          luglio 1980, n. 312:
            Articolo  172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          del   nuovo   trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento   dei   nuovi   trattamenti   economici,  in  via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali,  fatti salvi comunque i successivi conguagli sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso. .