Art. 4
             (Indennita' operative ed altre indennita')
  1.  A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le
parole:  articoli  3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono sostituite dalle seguenti:
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 e le parole: articoli 8, 9, 11,
13,  15  e  16 sono sostituite dalle seguenti: articoli 11, 15 e 16 .
Sono  soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  maggio  1996,  n.  360,  nonche'  il  comma  2
dell'articolo  8  ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78.
  2.  Al  personale  militare che passi da una ad altra condizione di
impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e
3°,  e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 4, commi 2
e  4,  del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete
la  nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di
impiego  operativo  di base con le maggiorazioni percentuali annue di
cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  31  luglio  1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il
servizio  prestato  nella nuova condizione di impiego e' utile per la
maturazione  delle  predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di
legge.  Le  frazioni  di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai
fini delle medesime maggiorazioni.
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1999  l'indennita'  giornaliera
prevista  per  i  giorni  di effettivo servizio al personale militare
controllore  del  traffico  aereo, assistente controllore, nonche' al
restante  personale  militare  delle  Forze Armate impiegato in turni
continuativi,  e'  incrementata  rispettivamente  di lire 4.000, lire
3.000 e lire 2.000.
  4.  Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo
fondamentali  e  supplementari,  che transita al ruolo superiore o in
servizio   permanente  e,  a  parita'  di  impiego,  si  trovi  nella
condizione  di  avere  diritto ad un'indennita' di misura inferiore a
quella  di  cui  sia  gia'  provvisto,  conserva  il  trattamento  in
godimento.
  5.  A  decorrere  dal  1°  dicembre  1999  al  personale chiamato a
prestare  servizio  in  attivita'  di  istituto nei giorni di Natale,
Capodanno,  Pasqua e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita'
un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
  6.   A   decorrere   dal  1°  gennaio  1999,  ai  soli  fini  della
determinazione  mensile dell'indennita' supplementare di fuori sede e
di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180 %
dell'indennita'  operativa  di  base si fa riferimento alla tabella I
allegata al presente decreto.
 
            Note all'articolo 4
            -  L'articolo 5, comma 5, del DPR 394/95 ha diversificato
          gli  importi  delle  indennita'  di  impiego  operativo  di
          campagna,  di  imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il
          controllo   dello   spazio  aereo  in  relazione  al  grado
          rivestito    dal    personale   militare.   Le   indennita'
          disciplinate  dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 sono
          quelle supplementari per particolari condizioni di impiego,
          nonche'  quelle  corrisposte  ad allievi o per attivita' di
          volo oraria e vanno corrisposte con riferimento alla misura
          indicata    per    il    personale   della   XIII   fascia,
          indipendentemente  dal  grado  rivestito.  Si  riporta,  di
          seguito,   la   tabella  I  allegata  alla  legge  78/83  e
          riformulata dall'articolo 5 del DPR 394/95:
                                                            TABELLA I

===================================================================
  N.    UFFICIALI    MARESCIALLI     SERGENTI    VOLONTARI  MISURE
                                                   in SP    MENSILI
                                                            LORDE
===================================================================
  I   Ten.Col. + 29                                        780.000
-------------------------------------------------------------------
 II   Ten.Col. + 25                                        720.000
-------------------------------------------------------------------
 III  Ten.Col.
      Magg. + 25   Aiut. + 29
      Cap. +29                                             665.000
      Ten. +29
-------------------------------------------------------------------
 IV   Magg.
      Cap. + 25    Aiut. + 25                             645.000
      Ten. + 25
-------------------------------------------------------------------
 V    Cap.         Aiutante
      Ten. + 15    M.llo Ca + 25                          580.000
-------------------------------------------------------------------
VI                 M.llo Capo      S.M. Capo              540.000
-------------------------------------------------------------------
VII                M.llo ad. + 15                         500.000
-------------------------------------------------------------------
VIII               M.llo Ord. + 10                        460.000
-------------------------------------------------------------------
 IX                                S.M. + 15    C.M. C.S. 445.000
-------------------------------------------------------------------
  X   Ten. + 2                                            400.000
-------------------------------------------------------------------
  XI               M.llo Ord.      C.M. Scelto            350.000
-------------------------------------------------------------------
 XII  Ten.                                                320.000
---- --------------------------------------------------------------
XIII  S.Ten. + 2   M.llo + 5       S.M.         C.M. Capo 288.000
-------------------------------------------------------------------
 XIV  S. Ten.      M.llo                                  260.000
-------------------------------------------------------------------
 XV                                Serg.                  220.000
-------------------------------------------------------------------
 XVI                                         I Cap. Magg. 200.000
-------------------------------------------------------------------
            - Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 7, del DPR
          10 maggio 1996, n. 360:
            Articolo  4  (Indennita' di impiego operativo). omissis -
          7. A decorrere dal 1o gennaio 1997, per il personale di cui
          all'art.  1,  comma  1,  la  misura mensile dell'indennita'
          supplementare  di  marcia  prevista  dall'art.  8, comma 1,
          della  legge  23 marzo 1983, n. 78, e ridotta dal 180 a 150
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per
          il  personale della XIII fascia della tabella I della legge
          23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
          n. 394 .
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  8,  comma 2 e
          dell'articolo  17,  comma  9, della legge 23 marzo 1983. n.
          78:
            Articolo   8   (Indennita'   supplementare  di  marcia  e
          prontezza    operativa).    omissis   -   2.   L'indennita'
          supplementare,  nella  misura  di  cui al comma precedente,
          spetta  agli  ufficiali  e  ai sottufficiali dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica,  fino  ad un massimo di
          cinque  giorni  al  mese, quando impegnati in esercitazioni
          collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva
          comporti il prolungamento dell'orario di servizio di almeno
          quattro   ore.   Le   esercitazioni  sono  determinate  dai
          rispettivi  stati  maggiori  in  relazione alle esigenze di
          ciascuna forza armata. .
            Articolo  17  (Norme  di  corresponsione  e cumulabilita'
          delle  indennita').  omissis  -  9.  L'indennita' di cui al
          secondo  comma  dell'articolo  8  non  e' cumulabile con le
          indennita'  di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo
          comma, 10, quarto comma, e 13. .
            -  La  legge 23 marzo 1983, n. 78, detta norme in materia
          di   indennita'   spettanti   al   personale  militare.  In
          particolare,   l'articolo   2  disciplina  l'indennita'  di
          impiego  operativo  di  base,  l'articolo 3 l'indennita' di
          impiego  operativo  per  reparti  di campagna, l'articolo 4
          l'indennita'  di  imbarco,  l'articolo  5  l'indennita'  di
          aeronavigazione,   l'articolo   6   l'indennita'  di  volo,
          l'articolo  7  l'indennita'  per  il controllo dello spazio
          aereo e l'articolo 10 l'indennita' supplementare di comando
          navale.
            -  Si trascrive il testo dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4,
          del DPR 10 maggio 1996, n. 360:
            Articolo 4 (Indennita' di impiego operativo). omissis -
            2.  A  decorrere dal 1o gennaio 1997, per il personale di
          cui  all'art.  1  che  presta  servizio presso i comandi, i
          reparti   e   le  unita'  di  campagna  appresso  indicati,
          impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
          nazionali ed internazionali:
            brigate;
            reggimenti   (esclusi  quelli  scolastico-addestrativi  e
          logistici);
            battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
            gruppi,  gruppi  squadroni  e  squadroni  (esclusi quelli
          logistici);
            forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
            reparti bonifica ordigni esplosivi,
            le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate
          a  135  e,  cosi'  rideterminate,  non  sono cumulabili con
          l'indennita'  supplementare  di  prontezza operativa di cui
          all'art.  8,  comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con
          decreto  del Ministro della difesa, su proposta del capo di
          stato  maggiore  della  Difesa, di concerto con il Ministro
          del  tesoro  sono  annualmente  determinati  i  contingenti
          massimi  del  personale  destinatario  della  misura  sopra
          prevista.
            3.  La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di
          impiego  operativo,  determinata  dall'art. 5, comma 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
          394,  per  le  particolari  condizioni  di impiego previste
          dallo   stesso  comma  in  un  ventesimo  della  differenza
          percentuale  tra  l'indennita'  percepita  e  quella di cui
          all'art.  2  della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita
          in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
          servizio Presso i suddetti enti.
            4. A decorrere dal 1o gennaio 1997, le misure percentuali
          previste  dalla  tabella  III  allegata alla legge 23 marzo
          1983,  n.  78,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          per  gli  equipaggi  fissi  di  volo  in  130  e  110 sono,
          rispettivamente, elevate a 135 e 115. .
            -  L'articolo 5, comma 2, del DPR 394/95 ha confermato la
          maggiorazione  percentuale annua dell'indennita' di impiego
          operativo,  in  aderenza  a quanto disciplinato dalla legge
          78/83  e,  a  seguito  della  nuova  formulazione per gradi
          dell'indennita',   che   ha  anche  soppresso  gli  aumenti
          automatici sessennali, ha individuato tale maggiorazione in
          un  ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita'
          percepita e quella di base.