Art. 4 (Indennita' operative ed altre indennita') 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono sostituite dalle seguenti: articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 e le parole: articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 sono sostituite dalle seguenti: articoli 11, 15 e 16 . Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonche' il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78. 2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennita' giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonche' al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, e' incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000. 4. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento. 5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita' un compenso nella misura lorda di lire 63.000. 6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennita' supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180 % dell'indennita' operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.
Note all'articolo 4 - L'articolo 5, comma 5, del DPR 394/95 ha diversificato gli importi delle indennita' di impiego operativo di campagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo in relazione al grado rivestito dal personale militare. Le indennita' disciplinate dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 sono quelle supplementari per particolari condizioni di impiego, nonche' quelle corrisposte ad allievi o per attivita' di volo oraria e vanno corrisposte con riferimento alla misura indicata per il personale della XIII fascia, indipendentemente dal grado rivestito. Si riporta, di seguito, la tabella I allegata alla legge 78/83 e riformulata dall'articolo 5 del DPR 394/95: TABELLA I =================================================================== N. UFFICIALI MARESCIALLI SERGENTI VOLONTARI MISURE in SP MENSILI LORDE =================================================================== I Ten.Col. + 29 780.000 ------------------------------------------------------------------- II Ten.Col. + 25 720.000 ------------------------------------------------------------------- III Ten.Col. Magg. + 25 Aiut. + 29 Cap. +29 665.000 Ten. +29 ------------------------------------------------------------------- IV Magg. Cap. + 25 Aiut. + 25 645.000 Ten. + 25 ------------------------------------------------------------------- V Cap. Aiutante Ten. + 15 M.llo Ca + 25 580.000 ------------------------------------------------------------------- VI M.llo Capo S.M. Capo 540.000 ------------------------------------------------------------------- VII M.llo ad. + 15 500.000 ------------------------------------------------------------------- VIII M.llo Ord. + 10 460.000 ------------------------------------------------------------------- IX S.M. + 15 C.M. C.S. 445.000 ------------------------------------------------------------------- X Ten. + 2 400.000 ------------------------------------------------------------------- XI M.llo Ord. C.M. Scelto 350.000 ------------------------------------------------------------------- XII Ten. 320.000 ---- -------------------------------------------------------------- XIII S.Ten. + 2 M.llo + 5 S.M. C.M. Capo 288.000 ------------------------------------------------------------------- XIV S. Ten. M.llo 260.000 ------------------------------------------------------------------- XV Serg. 220.000 ------------------------------------------------------------------- XVI I Cap. Magg. 200.000 ------------------------------------------------------------------- - Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 7, del DPR 10 maggio 1996, n. 360: Articolo 4 (Indennita' di impiego operativo). omissis - 7. A decorrere dal 1o gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e ridotta dal 180 a 150 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 . - Si trascrive il testo dell'articolo 8, comma 2 e dell'articolo 17, comma 9, della legge 23 marzo 1983. n. 78: Articolo 8 (Indennita' supplementare di marcia e prontezza operativa). omissis - 2. L'indennita' supplementare, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva comporti il prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata. . Articolo 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'). omissis - 9. L'indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 8 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13. . - La legge 23 marzo 1983, n. 78, detta norme in materia di indennita' spettanti al personale militare. In particolare, l'articolo 2 disciplina l'indennita' di impiego operativo di base, l'articolo 3 l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, l'articolo 4 l'indennita' di imbarco, l'articolo 5 l'indennita' di aeronavigazione, l'articolo 6 l'indennita' di volo, l'articolo 7 l'indennita' per il controllo dello spazio aereo e l'articolo 10 l'indennita' supplementare di comando navale. - Si trascrive il testo dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del DPR 10 maggio 1996, n. 360: Articolo 4 (Indennita' di impiego operativo). omissis - 2. A decorrere dal 1o gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali: brigate; reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici); battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi); gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici); forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili; reparti bonifica ordigni esplosivi, le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, cosi' rideterminate, non sono cumulabili con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista. 3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio Presso i suddetti enti. 4. A decorrere dal 1o gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115. . - L'articolo 5, comma 2, del DPR 394/95 ha confermato la maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, in aderenza a quanto disciplinato dalla legge 78/83 e, a seguito della nuova formulazione per gradi dell'indennita', che ha anche soppresso gli aumenti automatici sessennali, ha individuato tale maggiorazione in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di base.