Art. 6
                      (Trattamento di missione)
  1.  Il  personale  che,  comandato  in missione fuori dalla sede di
servizio utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista
autorizzazione,  e'  rimborsato di una somma nel limite del costo del
biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
  2.  Il  trattamento  economico  di missione previsto dalla legge 18
dicembre   1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  compete  al
personale  chiamato  a comparire, quale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria,
militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di
disciplina  o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto
in via definitiva.
  3.   Al   personale   inviato   in  servizio  fuori  sede  compete,
limitatamente   alla  durata  del  viaggio,  l'indennita'  oraria  di
missione  maggiorata  di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il
personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero.
Tale  maggiorazione  non  e'  cumulabile  con  il compenso per lavoro
straordinario.   La   spesa  derivante  dall'incremento  deve  essere
contenuta  dalle  singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti
di bilancio.
  4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse
con  particolari  attivita'  di  servizio  di carattere operativo che
coinvolgano  unita'  di  personale,  l'Amministrazione ove lo ritenga
piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio
delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di
locare,  con  oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico
dei  relativi  capitoli,  appartamenti  ammobiliati  da  reperire sul
libero  mercato  da concedere al personale interessato in luogo della
sistemazione  alberghiera e con riduzione del trattamento di missione
per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al
predetto  personale  le spese per il vitto sono rimborsate secondo le
disposizioni vigenti.
  5.  Nei  casi  di missione continuativa nella medesima localita' di
durata  superiore  a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese
per  il  pernottamento  in  residenza  turistico-alberghiera, purche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.
  6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate
all'Amministrazione  non  possa  consumare  i pasti, ove ne maturi il
diritto al sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al
50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria
di trasferta.
  7.  Al  personale  inviato  in  missione e' anticipata, a richiesta
dell'interessato,  una  somma  pari all'intero importo delle spese di
viaggio  e  pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.
  8.  La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e piu' conveniente per l'Amministrazione.
  9.   L'Amministrazione,   in   caso   di   mancata   disponibilita'
alberghiera,  ovvero  di  frequenza di corsi di durata superiore a 30
giorni,  puo'  disporre  l'assegnazione  del personale in missione in
sistemazioni  alloggiative  militari  che,  comunque,  devono  essere
adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermanento.
  10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge n. 21 del 1991, all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394  del  1995  ed  all'articolo  6  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.
 
            Note all'articolo 6
            - Il Titolo I della legge 18 dicembre 1973, n. 836, detta
          norme in materia di trattamento economico di missione per i
          dipendenti  civili  e militari dello Stato. In particolare,
          gli  articoli  1,  3,  5,  7, 9, 10, disciplinano le misure
          dell'indennita'  di  trasferta  in  relazione ai servizi da
          espletare  ed  alla durata delle missioni, gli articoli 12,
          13  e 15 il rimborso delle spese sostenute per i viaggi sui
          diversi mezzi di trasporto terrestre o marittimo ovvero sul
          mezzo proprio;
            -  Si  trascrive il testo dell'articolo 3, della legge 23
          gennaio 1991, n. 21:
            Articolo  3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1990, per il
          personale   militare   dell'Esercito,  esclusa  l'Arma  dei
          carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado
          di  tenente  colonnello  compreso,  di  cui all'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto  legge  16  settembre 1987, n. 379,
          convertito,  con  modificazione,  dalla  legge  14 novembre
          1987,   n.   468,   le   misure  intere  lorde  giornaliere
          dell'indennita' di missione sono le seguenti:
            a) livello quinto, sesto, sesto bis,
            settimo, ottavo e ottavo bis L. 39.600
            b) livello quarto e inferiori L. 28.800
            2.  A  decorrere dal 1o gennaio 1990, al personale di cui
          al comma 1, per incarichi di missione di durata superiore a
          dodici  ore,  compete  il rimborso delle spese documentate,
          mediante  fattura  o ricevuta fiscale, per il pernottamento
          in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti
          giornalieri,  nel  limite  di  lire trentamila per il primo
          pasto  e  di  complessive sessantamila per i due pasti. Per
          incarichi  di  durata  non  inferiore a otto ore compete il
          rimborso di un solo pasto.
            3.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  2, compete un
          importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle
          indennita'  orarie  e  giornaliere.  Non e' ammessa in ogni
          caso  opzione  per  l'indennita'  di  trasferta  in misure,
          orarie o giornaliere, intere.
            4.  Nei  casi  di  missione  continuativa  nella medesima
          localita'  di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni e'
          consentito  il rimborso delle spese per il pernottamento in
          residenza      turistico-alberghiera,      di     categoria
          corrispondente  a  quella  ammessa per l'albergo sempreche'
          risulti  economicamente  piu' conveniente rispetto al costo
          medio della categoria consentita nella medesima localita'.
            5.  I  limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono
          rivalutati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 1991, in
          relazione  ad  aumenti  intervenuti nel costo della vita in
          base  agli  indici  ISTAT,  con  decreto  del  Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica.
            6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato
          in  missione  al  seguito  e per collaborare con dipendenti
          qualifica   o   grado  piu'  elevati  o  facente  parte  di
          delegazione  ufficiale  dell'amministrazione,  puo'  essere
          autorizzato,  con  provvedimento  motivato,  a  fruire  dei
          rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in
          missione di qualifica o grado piu' elevati.
            7.  Al  personale  in  trasferta  che, nella localita' di
          missione,  non  possa  consumare  i  pasti o pernottare per
          comprovate    esigenze    di   servizio,   risultanti   dal
          provvedimento  con  cui  la  missione  stessa  e' disposta,
          compete  l'indennita' di missione nella misura prevista dal
          comma  1 per ogni ventiquattro ore di permanenze fuori sede
          e di ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai
          sensi  della  legge  18 dicembre 1973, n. 836, e successive
          modificazioni.  L'indennita'  e'  ridotta del cinquanta per
          cento  qualora  il  dipendente  in  missione  e'  tenuto, a
          seguito  di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di
          vitto  e  alloggio  gratuiti  forniti  dall'amministrazione
          medesima.
            8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto
          legge   21   settembre   1987,   n.   387  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  novembre 1987, n. 472, e'
          prorogato di un anno. .
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  7, del DPR 31
          luglio 1995, n. 394:
            Articolo 7 (Trattamento di missione). - 1. Fermo restando
          quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  della  legge 23
          gennaio  1991,  n.  21,  i  limiti  di spesa per i pasti da
          consumare  per  incarichi  di  missione  aventi  durata non
          inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
            L. 42.000 per un pasto;
            L. 83.600 per due pasti.
            2.  Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo
          giorno  del  mese successivo alla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
            3. A decorrere dal 1o settembre 1995 al personale inviato
          in  missione  continuativa  per  una  durata superiore a 30
          giorni,  in  localita'  diversa  dalla  sede  ordinaria  di
          servizio  e  dell'abituale  dimora,  e'  data  facolta'  di
          chiedere,  dietro  presentazione  di  formale  contratto di
          locazione  o  di fattura quietanzata, il rimborso del costo
          di  un  alloggio  per  un  importo  massimo di L. 1.500.000
          mensili,  in  luogo del rimborso alle spese di albergo o di
          residence  e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari
          dell'indennita'  di  trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi
          dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
          e  successive  modificazioni.  La  disposizione  di  cui al
          presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di
          durata   della   missione   e   nella   sola   ipotesi  che
          l'Amminigrazione  si  trovi nella impossibilita' di fornire
          vitto   e   alloggio   gratuito,  ai  sensi  delle  vigenti
          disposizioni.
            4.  Al  personale  inviato  in  missione e' anticipata, a
          richiesta   dell'interessato,  una  somma  pari  all'intero
          importo  delle  spese  di  viaggio, nonche' il 75 per cento
          delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite
          del costo medio della categoria consentita. .
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  6, del DPR 10
          maggio 1996, n. 360:
            Articolo  6  (Trattamento  di missione). - 1. A decorrere
          dal  primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore
          del  presente decreto, le percentuali indicate dall'art. 3,
          commi  3  e  7,  della  legge  23  gennaio 1991, n. 21 sono
          rideterminate  entrambe  nella misura del 40 cento. Restano
          ferme  le  altre disposizioni di cui al citato art. 3 della
          legge  n.  21  del  1991  ed  all'art.  7  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. .