Art. 6 (Trattamento di missione) 1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso. 2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. 4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti. 5. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa. 6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto al sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. 7. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto. 8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. 9. L'Amministrazione, in caso di mancata disponibilita' alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, puo' disporre l'assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermanento. 10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 21 del 1991, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.
Note all'articolo 6 - Il Titolo I della legge 18 dicembre 1973, n. 836, detta norme in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti civili e militari dello Stato. In particolare, gli articoli 1, 3, 5, 7, 9, 10, disciplinano le misure dell'indennita' di trasferta in relazione ai servizi da espletare ed alla durata delle missioni, gli articoli 12, 13 e 15 il rimborso delle spese sostenute per i viaggi sui diversi mezzi di trasporto terrestre o marittimo ovvero sul mezzo proprio; - Si trascrive il testo dell'articolo 3, della legge 23 gennaio 1991, n. 21: Articolo 3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazione, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennita' di missione sono le seguenti: a) livello quinto, sesto, sesto bis, settimo, ottavo e ottavo bis L. 39.600 b) livello quarto e inferiori L. 28.800 2. A decorrere dal 1o gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti qualifica o grado piu' elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado piu' elevati. 7. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenze fuori sede e di ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto e alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima. 8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' prorogato di un anno. . - Si trascrive il testo dell'articolo 7, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 7 (Trattamento di missione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti. 2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dal 1o settembre 1995 al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso alle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amminigrazione si trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio, nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita. . - Si trascrive il testo dell'articolo 6, del DPR 10 maggio 1996, n. 360: Articolo 6 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate dall'art. 3, commi 3 e 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21 sono rideterminate entrambe nella misura del 40 cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 21 del 1991 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. .