Art. 7
              (Trattamento economico di trasferimento)
  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8o della legge
18  dicembre  1973,  n.  836,  provvede  entro  il 31 dicembre 1999 a
stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti
stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1999  il  personale  trasferito
d'autorita',  ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in
relazione  all'incarico  ricoperto  ed  abbia  presentato domanda per
ottenerlo, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto
di  locazione  o  di  fattura  quietanzata,  il  rimborso  del canone
dell'alloggio  per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino
all'assegnazione  dell'alloggio  di  servizio  e,  comunque,  per  un
periodo  non  superiore  a  tre  mesi.  In  tali  casi il trattamento
economico  previsto  dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  all'elevazione  proporzionale  dei  mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  L'onere  derivante  dai  commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti
degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
  5.  A  decorrere  dal  1° gennaio 1998, al personale con famiglia a
carico  trasferito  d'autorita'  che  non  fruisca  dell'alloggio  di
servizio   o   che,   comunque,   non  benefici  di  alloggi  forniti
dall'Amministrazione,  e'  dovuta in un'unica soluzione, all'atto del
trasferimento  del  nucleo  familiare nella nuova sede di servizio, o
nelle   localita'   viciniori   consentite,   un'indennita'  di  lire
1.500.000.
 
            Note all'articolo 7
            -  Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 8, della
          legge 18 dicembre 1973, n. 836:
            Articolo  19  omissis  - 8. Ove il trasporto dei mobili e
          delle   masserizie   sia   compiuto   con   mezzi   forniti
          gratuitamente     dall'amministrazione,    al    dipendente
          trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica. .
            -  La legge 10 marzo 1987, n. 100, reca Norme relative al
          trattamento   economico   di  trasferimento  del  personale
          militare . Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 3:
            Articolo  1 omissis - 3. Il trattamento di cui ai commi l
          e  2  e' ridotto di un terzo al Personale che fruisce nella
          nuova  sede  di  alloggio  di  servizio  e  non  compete al
          personale  in  servizio di leva e a quello celibe obbligato
          ad alloggiare in caserma. .