Art. 8 (Alta valenza operativa) 1. Per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, dai risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge n. 449 del 1997, da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi, nonche' di quelle che potranno derivare - in relazione alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le Amministrazioni sono tenute a porre in essere - dalla riduzione pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio, e' istituito un compenso di alta valenza operativa. Tale compenso e' attribuito, nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella H, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attivita' operative, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in navigazione o impiegato in esercitazioni o in operazioni fuori dell'ordinaria sede di servizio. 2. Con distinti decreti del Ministero della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, previa informazione delle Rappresentanze militari, ai sensi del successivo articolo 15, sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle misure previste al comma precedente. 3. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Note all'articolo 8 - La legge 23 dicembre 1998, n. 449, reca Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) . Si trascrive il testo dell'articolo 2, comma 10: Articolo 2 omissis - 10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 129 miliardi per l'anno 2000. . - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica . Si trascrive il testo dell'articolo 43, comma 7: Articolo 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita').- omissis. 7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del comparto Ministeri , ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. .