Art. 8
                      (Alta valenza operativa)
  1. Per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza
dello  stanziamento dello 0,8% di cui all'articolo 2, comma 10, della
legge  23  dicembre 1998, n. 449, dai risparmi di spesa e di gestione
nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge
n.  449  del 1997, da specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi  per  promuovere  miglioramenti nell'efficienza dei servizi,
nonche'  di  quelle che potranno derivare - in relazione alle stabili
modifiche  degli  assetti  organizzativi  che le Amministrazioni sono
tenute  a  porre in essere - dalla riduzione pari all'1% per il 1999,
al  2%  per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi
ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli
di bilancio, e' istituito un compenso di alta valenza operativa. Tale
compenso   e'   attribuito,   nelle   misure   giornaliere  riportate
nell'allegata  tabella H, in relazione alle particolari condizioni di
prolungato  impegno in attivita' operative, per i giorni di effettiva
navigazione  e  di  impiego  e  fino ad un massimo di sessanta giorni
l'anno, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in navigazione o
impiegato  in esercitazioni o in operazioni fuori dell'ordinaria sede
di servizio.
  2. Con distinti decreti del Ministero della Difesa, su proposta del
Capo  di  Stato  Maggiore  della  Difesa,  previa  informazione delle
Rappresentanze  militari,  ai  sensi del successivo articolo 15, sono
annualmente   determinati   i   contingenti   massimi  del  personale
destinatario delle misure previste al comma precedente.
  3.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  non  possono comportare una
distribuzione indistinta e generalizzata.
 
            Note all'articolo 8
            -  La  legge  23 dicembre 1998, n. 449, reca Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  1999)  .  Si trascrive il testo
          dell'articolo 2, comma 10:
            Articolo  2 omissis - 10. La spesa di cui all'articolo 2,
          comma  10,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  450,  e'
          rideterminata  in  lire  837 miliardi per l'anno 1999 ed in
          lire 129 miliardi per l'anno 2000. .
            -  La  legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca Misure per la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica . Si trascrive il
          testo dell'articolo 43, comma 7:
            Articolo  43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
          collaborazione,   convenzioni   con   soggetti  pubblici  o
          privati,  contributi  dell'utenza  per servizi pubblici non
          essenziali     e    misure    di    incentivazione    della
          produttivita').- omissis.
            7.  Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4
          e  5,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
          risorse   di   cui   ai   commi   2,   4   e   5  destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'   determinate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri,   su   proposta   dei  Ministri
          interessati,  in  analogia alle ripartizioni operate per il
          personale del comparto Ministeri , ad incrementare le somme
          accantonate  per  dare  attuazione alle procedure di cui al
          decreto  legislativo 12 maggio 1995, n 195, ed all'articolo
          2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. .