Art. 9
                  (Importo aggiuntivo pensionabile)
  1.   A   decorrere   dal  1°  novembre  1999  l'importo  aggiuntivo
pensionabile  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e' incrementato
nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI-bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII-bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000
  2.   A   decorrere  dal  31  dicembre  1999,  l'importo  aggiuntivo
pensionabile  e'  ulteriormente  incrementato  nelle  seguenti misure
mensili lorde:

Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI-bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII-bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000
  3.  I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime,
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:

Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI-bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII-bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000
 
            Nota all'articolo 9
            - Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 8, del DPR
          10  maggio 1996, n. 360: Articolo 4 (Indennita' di impiego,
          operativo).  omissis  -  8. A decorrere dal 1o gennaio 1997
          compete  un  importo  aggiuntivo pensionabile mensile lordo
          nelle seguenti misure:

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Livello V................. L. 24.000
Livello VI................ L. 26.000
Livello VI-bis............ L. 28.000
Livello VII............... L. 30.000
Livello VII-bis........... L. 33.000
Livello VIII ............. L. 35.000
Livello IX................ L. 40.000
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