Art. 9 (Importo aggiuntivo pensionabile) 1. A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e' incrementato nelle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 25.000 Livello VI lire 24.000 Livello VI-bis lire 23.000 Livello VII lire 22.000 Livello VII-bis lire 21.000 Livello VIII lire 20.000 Livello IX lire 18.000 2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile e' ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 8.000 Livello VI lire 7.500 Livello VI-bis lire 7.000 Livello VII lire 7.000 Livello VII-bis lire 6.000 Livello VIII lire 6.000 Livello IX lire 5.000 3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono: Livello V lire 57.000 Livello VI lire 57.500 Livello VI-bis lire 58.000 Livello VII lire 59.000 Livello VII-bis lire 60.000 Livello VIII lire 61.000 Livello IX lire 63.000
Nota all'articolo 9 - Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 8, del DPR 10 maggio 1996, n. 360: Articolo 4 (Indennita' di impiego, operativo). omissis - 8. A decorrere dal 1o gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure: =================================================================== Livello V................. L. 24.000 Livello VI................ L. 26.000 Livello VI-bis............ L. 28.000 Livello VII............... L. 30.000 Livello VII-bis........... L. 33.000 Livello VIII ............. L. 35.000 Livello IX................ L. 40.000 ===================================================================