Art. 2.
         Disposizioni integrative della disciplina tributaria
            dei redditi di capitale e dei redditi diversi
  1. Al testo unico delle  imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986, n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 20, comma 1:
  1) nella lettera b) sono aggiunte,  in fine, le seguenti parole: ",
con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi
e conti correnti bancari e postali;";
  2)  la lettera  f) e'  sostituita dalla  seguente: "  f) i  redditi
diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da
beni che  si trovano  nel territorio  stesso, nonche'  le plusvalenze
derivanti  dalla  cessione  a  titolo oneroso  di  partecipazioni  in
societa' residenti, con esclusione:
  1)  delle  plusvalenze di  cui  alla  lettera  cbis) del  comma  1,
dell'articolo  81,   derivanti  da  cessione  a   titolo  oneroso  di
partecipazioni   in   societa'   residenti   negoziate   in   mercati
regolamentati, ovunque detenute;
  2)  delle  plusvalenze  di  cui alla  lettera  cter)  del  medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di
titoli  non  rappresentativi  di  merci e  di  certificati  di  massa
negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  3) dei  redditi di cui  alle lettere  cquater) e c-  quinquies) del
medesimo articolo  derivanti da contratti conclusi,  anche attraverso
l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;";
  b) nell'articolo 42,  comma 1, quarto periodo,  la parola: "prezzi"
e' sostituita  dalla seguente:  "corrispettivi"; nel  medesimo comma,
dopo il  quinto periodo e'  aggiunto il seguente: "I  corrispettivi a
pronti  e  a  termine  espressi   in  valuta  estera  sono  valutati,
rispettivamente, secondo  il cambio del  giorno in cui sono  pagati o
incassati.";
  c) nell'articolo 81, e' aggiunto  il seguente comma: "1-quater. Fra
le plusvalenze  e i redditi  di cui alle  lettere cter) ,  cquater) e
cquinquies) si comprendono anche  quelli realizzati mediante rimborso
o chiusura delle  attivita' finanziarie o dei  rapporti ivi indicati,
sottoscritti  all'emissione o  comunque non  acquistati da  terzi per
effetto di cessione a titolo oneroso.";
  d) nell'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 7, il secondo  periodo e' sostituito dal seguente: "Per
la  determinazione  delle  plusvalenze, minusvalenze  e  degli  altri
redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6.";
  2) al  comma 9,  nel primo  periodo, le parole  da: "un  fattore di
rettifica"  fino  a: "del  momento  di  pagamento dell'imposta"  sono
sostituite dalle  seguenti "gli  elementi di rettifica  finalizzati a
rendere  equivalente la  tassazione  in base  alla realizzazione  con
quella in base alla maturazione,  calcolati tenendo conto del periodo
di  possesso, delle  eventuali variazioni  delle aliquote  d'imposta,
nonche' del momento di pagamento della stessa"; allo stesso comma, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreti del Ministro
delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli
elementi  di  rettifica da  utilizzare  per  la determinazione  delle
plusvalenze,  dei  differenziali  positivi  e dei  proventi  o  delle
minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.".
  2. Nel  comma 1,  dell'articolo 26-bis  del decreto  del Presidente
della  Repubblica 29  settembre  1973, n.  600,  come modificato  dal
decreto legislativo 21 novembre 1997, n.  461, le parole: " a), anche
se rappresentati  da certificati  di deposito" sono  sostituite dalle
seguenti:  " a),  diversi dai  depositi  e conti  correnti bancari  e
postali".
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1999.
  4.  Per  le  plusvalenze,  le  minusvalenze  e  gli  altri  redditi
realizzati,  nonche' per  i redditi  di capitale  divenuti esigibili,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
somme  o i  valori  assunti a  riferimento  per l'applicazione  delle
imposte  sostitutive  o per  le  ritenute  dovute per  effetto  delle
modifiche introdotte  dal comma 1, sono  indicate nella dichiarazione
dei redditi. L'imposta  sostitutiva e le ritenute  sono versate entro
il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.
  5. In deroga alle disposizioni  del comma 4, le imposte sostitutive
e le ritenute sono liquidate  dagli intermediari di cui agli articoli
6 e  7 del decreto legislativo  21 novembre 1997, n.  461, su opzione
del contribuente  da esercitare entro  il mese di novembre  1999. Gli
intermediari  prelevano le  somme necessarie  al versamento  entro il
mese di dicembre 1999 e ne effettuano il versamento entro il medesimo
termine di  versamento delle imposte  applicate nel mese  di dicembre
1999. Gli intermediari effettuano  i disinvestimenti necessari per il
versamento  delle imposte,  salvo  che il  contribuente non  fornisca
direttamente le somme corrispondenti entro  il mese di dicembre 1999.
In   tal  caso,   non  sussistono   gli  obblighi   di  comunicazione
all'Amministrazione finanziaria.
 
           Note all'art. 2:
            -  Si    riporta  il testo dell'art.   20 del testo unico
          delle imposte sui redditi, come da  ultimo  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art.  20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti). -
          1. Ai fini dell'applicazione  dell'imposta nei    confronti
          dei   non residenti  si considerano prodotti nel territorio
          dello Stato:
               a) i redditi fondiari;
            b)  i redditi  di  capitale corrisposti  dallo  Stato, da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato  o da stabili
          organizzazioni nel territorio   stesso  di    soggetti  non
          residenti,  con    esclusione  degli  interessi  e    altri
          proventi  derivanti da  depositi e  conti correnti  bancari
          e postali;
            c)  i    redditi  di    lavoro  dipendente   prestato nel
          territorio dello Stato, compresi  i  redditi  assimilati  a
          quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, dell'art. 47;
            d)  i redditi  di lavoro autonomo derivanti  da attivita'
          esercitate nel territorio dello Stato;
            e)   i redditi   di   impresa derivanti   da    attivita'
          esercitate    nel  territorio  dello Stato mediante stabili
          organizzazioni;
            f)  i redditi  diversi derivanti da attivita'  svolte nel
          territorio dello Stato e    da  beni  che  si  trovano  nel
          territorio  stesso,  nonche'  le   plusvalenze    derivanti
          dalla  cessione  a   titolo  oneroso  di partecipazioni  in
          societa' residenti, con esclusione:
            1)   delle  plusvalenze di  cui  alla  lettera  cbis) del
          comma  1, dell'art.   81,   derivanti  da    cessione     a
          titolo    oneroso     di partecipazioni     in     societa'
          residenti   negoziate   in   mercati regolamentati, ovunque
          detenute;
            2)  delle  plusvalenze  di  cui alla  lettera  cter)  del
          medesimo articolo derivanti da cessione  a  titolo  oneroso
          ovvero  da  rimborso di titoli   non   rappresentativi   di
          merci e  di  certificati  di   massa negoziati  in  mercati
          regolamentati,  nonche' da cessione o da prelievo di valute
          estere rivenienti da depositi e conti correnti;
            3)  dei redditi  di cui   alle lettere   cquater  e    c-
          quinquies    del medesimo articolo   derivanti da contratti
          conclusi,  anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
          mercati regolamentati;
            g) i  redditi di  cui all'art.   5, imputabili   a  soci,
          associati o partecipanti non residenti.
            2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere
          c)  ,  d) , e) e  f) del comma  1, si  considerano prodotti
          nel   territorio dello Stato,    se    corrisposti    dallo
          Stato,    da   soggetti   residenti   nel territorio  dello
          Stato  o da  stabili organizzazioni  nel territorio  stesso
          di soggetti non residenti:
            a)  le  pensioni,    gli assegni ad esse assimilati e  le
          indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a) ,  c)  ,
          d) , e) e f) del comma 1, dell'art. 16;
            b)  i  redditi   assimilati a quelli di lavoro dipendente
          di cui alle lettere h) e i) del comma 1, dell'art. 47;
            c)   i   compensi   per    l'utilizzazione    di    opere
          dell'ingegno,    di  brevetti industriali   e di  marchi di
          impresa, nonche'   di processi,  formule    e  informazioni
          relativi  ad   esperienze acquisite  nel campo industriale,
          commerciale o scientifico;
            d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti non
          residenti  per  prestazioni  artistiche  o    professionali
          effettuate per loro conto nel territorio dello Stato".
            -  Si    riporta  il testo dell'art.   42 del testo unico
          delle imposte sui redditi, come da  ultimo  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art.  42 (Determinazione del reddito  di capitale). - 1.
          Il reddito di    capitale  e'    costituito  dall'ammontare
          degli  interessi,   utili o altri  proventi  percepiti  nel
          periodo   di   imposta,    senza    alcuna  deduzione.  Nei
          redditi di  cui alle lettere  a) , b),  f), e  g) del comma
          1,  dell'art.   41, e' compresa anche la differenza  tra la
          somma percepita o   il valore normale dei    beni  ricevuti
          alla  scadenza    e  il  prezzo di   emissione o   la somma
          impiegata,  apportata o   affidata in gestione,  ovvero  il
          valore  normale  dei beni  impiegati, apportati od affidati
          in  gestione.  Qualora la differenza tra la somma percepita
          od il valore  normale dei  beni ricevuti  alla scadenza   e
          il    prezzo  di  emissione    dei  titoli    o certificati
          indicati nella  lettera b)   del comma 1,    dell'art.  41,
          sia  determinabile   in tutto   od in  parte in funzione di
          eventi o di parametri non ancora certi o  determinati  alla
          data   di  emissione dei  titoli  o  certificati,  la parte
          di  detto importo,    proporzionalmente    riferibile    al
          periodo   di   tempo intercorrente fra la data di emissione
          e  quella  in  cui  l'evento  od  il  parametro    assumono
          rilevanza    ai  fini    della     determinazione     della
          differenza,  si  considera  interamente maturata in capo al
          possessore a tale ultima data. I  proventi  di    cui  alla
          lettera   gbis),   del  comma  1,  dell'art.    41,    sono
          costituiti    dalla    differenza    positiva     tra     i
          corrispettivi  globali di trasferimento dei  titoli e delle
          valute. Da tale differenza si scomputano gli   interessi  e
          gli  altri  proventi  dei  titoli, non   rappresentativi di
          partecipazioni, maturati    nel  periodo  di    durata  del
          rapporto,    con  esclusione   dei   redditi esenti   dalle
          imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e  a  termine
          espressi  in valuta estera  sono valutati, rispettivamente,
          secondo  il cambio del giorno   in cui    sono  pagati    o
          incassati.    Nei proventi   di cui   alla lettera gter) si
          comprende, oltre al    compenso  per  il  mutuo,  anche  il
          controvalore  degli interessi   e degli altri proventi  dei
          titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
          periodo di durata del rapporto.
            2.  Per  i  capitali  dati   a   mutuo   gli   interessi,
          salvo    prova contraria,   si   presumono  percepiti  alle
          scadenze  e  nella   misura pattuite per  iscritto.  Se  le
          scadenze  non sono stabilite per iscritto gli  interessi si
          presumono  percepiti  nell'ammontare maturato  nel  periodo
          di  imposta.  Se la misura  non e' determinata per iscritto
          gli interessi si computano al saggio legale.
            3. Per  i    contratti  di  conto  corrente  e  per    le
          operazioni  bancarie  regolate   in   conto   corrente   si
          considerano  percepiti  anche  gli interessi  compensati  a
          norma di legge o di contratto.
            4.    Per   i   capitali   corrisposti in  dipendenza  di
          contratti   di assicurazione sulla   vita il    reddito  e'
          costituito    dalla differenza tra l'ammontare del capitale
          corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del  2 per
          cento per  ogni anno successivo  al decimo  se il  capitale
          e  corrisposto    dopo almeno dieci anni  dalla conclusione
          del contratto. La predetta disposizione non  si applica  in
          ogni  caso alle prestazioni  erogate in  forma di  capitale
          ai sensi  del d.lgs.  21 aprile 1993, n. 124, e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
            4-bis.   Le   somme   od   il  valore  normale  dei  beni
          distribuiti, anche in sede di  riscatto o  di liquidazione,
          dagli    organismi  d'investimento  collettivo   mobiliari,
          nonche'  le somme   od il valore normale dei beni percepiti
          in  sede  di  cessione delle  partecipazioni  ai   predetti
          organismi   costituiscono      proventi   per   un  importo
          corrispondente alla differenza positiva tra    l'incremento
          di  valore delle  azioni o quote rilevato  alla data  della
          distribuzione,    riscatto,  liquidazione    o  cessione  e
          l'incremento  di valore  delle azioni o quote rilevato alla
          data  di sottoscrizione   od   acquisto. L'incremento    di
          valore    delle  azioni o   quote e'   rilevato dall'ultimo
          prospetto  predisposto dalla societa' di gestione".
            - Si   riporta il testo dell'art.   81  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi, come da ultimo modificato dal
          presente decreto:
            "Art.   81 (Redditi   diversi).   -   1.  Sono    redditi
          diversi se  non costituiscono  redditi  di capitale  ovvero
          se    non  sono    conseguiti  nell'esercizio  di    arti e
          professioni  o di imprese commerciali   o da societa'    in
          nome    collettivo   e in   accomandita  semplice,  ne'  in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
            a) le plusvalenze realizzate   mediante la  lottizzazione
          di  terreni,  o    l'esecuzione   di   opere   intese     a
          renderli  edificabili,   e   la successiva  vendita,  anche
          parziale, dei terreni e degli edifici;
            b)  le plusvalenze realizzate mediante  cessione a titolo
          oneroso di beni  immobili acquistati  o costruiti   da  non
          piu'  di    cinque  anni,  esclusi   quelli acquisiti   per
          successione  o donazione  e le   unita' immobiliari  urbane
          che  per  la    maggior  parte del   periodo intercorso tra
          l'acquisto o   la costruzione e la  cessione  sono    state
          adibite  ad  abitazione principale del   cedente o dei suoi
          familiari,  nonche',  in  ogni  caso,   le      plusvalenze
          realizzate  a  seguito  di    cessioni  a titolo oneroso di
          terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria  secondo
          gli   strumenti   urbanistici   vigenti  al  momento  della
          cessione;
            c) le plusvalenze realizzate mediante  cessione a  titolo
          oneroso   di   partecipazioni     qualificate.  Costituisce
          cessione di   partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di  ogni altra
          partecipazione  al  capitale    od  al    patrimonio  delle
          societa' di cui   all'art. 5, escluse  le  associazioni  di
          cui  al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art.
          87, comma 1, lettere a) , b)  e d), nonche'  la cessione di
          diritti o titoli  attraverso cui possono  essere  acquisite
          le predette  partecipazioni,  qualora   le  partecipazioni,
          i      diritti      o    titoli    ceduti    rappresentino,
          complessivamente,  una percentuale   di diritti    di  voto
          esercitabili  nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o  al
          20 per cento ovvero una partecipazione al   capitale od  al
          patrimonio    superiore  al 5 o   al 25 per  cento, secondo
          che  si    tratti    di  titoli    negoziati  in    mercati
          regolamentati  o di  altre  partecipazioni. Per  i  diritti
          o      titoli   attraverso  cui  possono  essere  acquisite
          partecipazioni  si  tiene  conto  delle         percentuali
          potenzialmente      ricollegabili       alle       predette
          partecipazioni. La percentuale di  diritti  di  voto  e  di
          partecipazione  e'  determinata tenendo  conto di  tutte le
          cessioni effettuate  nel corso di   dodici mesi,  ancorche'
          nei  confronti di   soggetti diversi.  Tale disposizione si
          applica dalla data in cui  le partecipazioni, i titoli   ed
          i   diritti   posseduti rappresentano  una  percentuale  di
          diritti  di  voto  o  di partecipazione   superiore    alle
          percentuali suindicate;
            cbis)  le plusvalenze,   diverse da quelle imponibili  ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale o al patrimonio di societa'  di  cui  all'art.  5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei soggetti di cui   all'art. 87, nonche' di    diritti  o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni;
            cter) le  plusvalenze, diverse da quelle    di  cui  alle
          lettere  c) e cbis), realizzate mediante cessione  a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso di titoli non  rappresentativi di
          merci, di certificati  di massa, di valute estere,  oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti, di metalli   preziosi,  sempreche'  siano    allo
          stato   grezzo     o    monetato,    e    di    quote    di
          partecipazione  ad  organismi d'investimento    collettivo.
          Agli    effetti  dell'applicazione  della presente  lettera
          si   considera cessione   a  titolo    oneroso  anche    il
          prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
            cquater)   i redditi,  diversi da  quelli precedentemente
          indicati, comunque  realizzati mediante  rapporti da    cui
          deriva    il diritto  o l'obbligo  di cedere  od acquistare
          a termine  strumenti finanziari, valute, metalli   preziosi
          o  merci  ovvero di ricevere o  effettuare a termine  uno o
          piu'   pagamenti   collegati a   tassi   di interesse,    a
          quotazioni  o   valori di  strumenti finanziari,  di valute
          estere, di metalli  preziosi o  di merci  e ad  ogni  altro
          parametro   di      natura   finanziaria.     Agli  effetti
          dell'applicazione della  presente lettera sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
            cquinquies)   le plusvalenze  ed altri  proventi, diversi
          da quelli precedentemente  indicati,  realizzati   mediante
          cessione    a    titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
          produttivi di redditi di capitale e  mediante cessione    a
          titolo  oneroso   ovvero  rimborso di  crediti pecuniari  o
          di  strumenti   finanziari,   nonche'   quelli   realizzati
          mediante    rapporti    attraverso    cui  possono   essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto;
            d)  le  vincite    delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei giochi e delle scommesse  organizzati per il   pubblico
          e  i  premi   derivanti da prove   di   abilita'   o  dalla
          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in riconoscimento    di
          particolari  meriti  artistici,   scientifici  o sociali;
            e)  i    redditi  di natura fondiaria   non determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli;
               f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
            g)   i  redditi  derivanti  dall'utilizzazione  economica
          di  opere dell'ingegno,  di  brevetti   industriali   e  di
          processi,   formule  e informazioni relativi  ad esperienze
          acquisite   in      campo   industriale,   commerciale    o
          scientifico,  salvo    il disposto   della lettera   b) del
          comma 2 dell'art. 49;
            h)    i  redditi    derivanti    dalla  concessione    in
          usufrutto   e    dalla  sublocazione  di    beni  immobili,
          dall'affitto, locazione,  noleggio o concessione   in   uso
          di    veicoli,    macchine    e    altri    beni    mobili,
          dall'affitto e dalla concessione in usufrutto  di  aziende;
          l'affitto  e la   concessione   in   usufrutto   dell'unica
          azienda    da     parte dell'imprenditore     non        si
          considerano      fatti   nell'esercizio dell'impresa, ma in
          caso  di  successiva  vendita  totale     o   parziale   le
          plusvalenze  realizzate   concorrono a  formare il  reddito
          complessivo come redditi diversi;
            hbis)  le plusvalenze  realizzate in  caso di  successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite  ai sensi
          dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
            i)  i redditi  derivanti  da attivita'   commerciali  non
          esercitate abitualmente;
            l)   i   redditi   derivanti   da   attivita'  di  lavoro
          autonomo  non esercitate abitualmente o   dalla  assunzione
          di obblighi  di fare, non fare o permettere;
            m)  le  indennita' di  trasferta e i  rimborsi forfettari
          di spesa, percepiti     da   soggetti     che      svolgono
          attivita'    sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25
          marzo 1986, n. 80.
            1-bis.  Agli  effetti dell'applicazione delle  lettere c)
          ,  cbis) e cter),    del   comma    1,    si    considerano
          cedute      per    prime     le partecipazioni, i titoli, i
          certificati  e diritti, nonche' le valute  ed  i    metalli
          preziosi    acquisiti in   data piu'   recente; in  caso di
          chiusura o di cessione dei rapporti   di cui  alla  lettera
          cquater),  si  considerano   chiusi o   ceduti per  primi i
          rapporti sottoscritti  od acquisiti in data piu' recente.
            1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla  cessione a  titolo
          oneroso  di  valute estere  rivenienti da depositi  e conti
          correnti  concorrono a formare il reddito a condizione  che
          nel  periodo  d'imposta la giacenza dei  depositi  e  conti
          correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
          calcolata secondo   il   cambio   vigente all'inizio    del
          periodo  di riferimento  sia superiore  a cento  milioni di
          lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
            1-quater  .  Fra  le plusvalenze e  i redditi di cui alle
          lettere cter ,  cquater   e   cquinquies,   si  comprendono
          anche   quelli   realizzati mediante  rimborso  o  chiusura
          delle attivita'    finanziarie    o    dei  rapporti    ivi
          indicati,    sottoscritti   all'emissione   o comunque  non
          acquistati da  terzi  per  effetto  di  cessione  a  titolo
          oneroso".
            -  Si  riporta    il testo dell'art. 82, del testo  unico
          delle imposte sui redditi, come da  ultimo  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art.  82 (Plusvalenze). - 1. Le  plusvalenze di cui alle
          lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 81, sono costituite
          dalla differenza tra i   corrispettivi     percepiti    nel
          periodo    di   imposta,    al  netto dell'imposta comunale
          sull'incremento di  valore degli immobili, e il prezzo   di
          acquisto  o   il  costo  di  costruzione del  bene  ceduto,
          aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
             1-bis. (comma abrogato).
            2. Per i terreni di cui alla lettera  a),  del  comma  1,
          dell'art.   81,   acquistati   oltre  cinque  anni    prima
          dell'inizio della lottizzazione o delle opere  si    assume
          come prezzo di acquisto il  valore normale nel quinto  anno
          anteriore.    Il    costo   dei  terreni  stessi  acquisiti
          gratuitamente e quello dei  fabbricati costruiti su terreni
          acquisiti gratuitamente sono  determinati tenendo conto del
          valore normale del terreno  alla  data  di  inizio    della
          lottizzazione  o  delle opere ovvero a  quello  di   inizio
          della  costruzione.  Il   costo  dei  terreni  suscettibili
          di    utilizzazione edificatoria   di cui alla  lettera b),
          del  comma 1,  dell'art. 81,  e'  costituito dal  prezzo di
          acquisto aumentato    di  ogni    altro    costo  inerente,
          rivalutato    in  base    alla variazione   dell'indice dei
          prezzi   al consumo    per    le  famiglie    di  operai  e
          impiegati nonche' dell'imposta comunale  sull'incremento di
          valore    degli   immobili. Per  i  terreni  acquistati per
          effetto  di successione o donazione  si assume come  prezzo
          di    acquisto il valore dichiarato nelle relative  denunce
          ed atti registrati,  od in seguito definito  e   liquidato,
          aumentato    di ogni   altro   costo   successivo inerente,
          nonche'  della imposta  comunale sull'incremento  di valore
          degli immobili e di successione.
            3. Le  plusvalenze di cui alla  lettera c) del commna  1,
          dell'art.  81,  sono sommate  algebricamente alle  relative
          minusvalenze;   se le minusvalenze  sono    superiori  alle
          plusvalenze  l'eccedenza  e' portata in  deduzione,  fino a
          concorrenza,   dalle   plusvalenze dei   periodi  d'imposta
          successivi  ma non  oltre il quarto,  a condizione  che sia
          indicata   nella   dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo  di imposta nel quale le  minusvalenze  sono  state
          realizzate.
            4.  Le  plusvalenze   di cui alle lettere cbis) e  cter),
          del comma 1, dell'art. 81, sono sommate algebricamente alle
          relative minusvalenze, nonche' ai  redditi ed alle  perdite
          di  cui alla lettera  cquater) e alle plusvalenze ed  altri
          proventi di cui   alla lettera cquinquies),  del  comma  1,
          dello  stesso  art.  81; se   l'ammontare complessivo delle
          minusvalenze e  delle perdite e' superiore    all'ammontare
          complessivo  delle   plusvalenze e   degli   altri redditi,
          l'eccedenza puo'   essere portata in  deduzione,    fino  a
          concorrenza, dalle  plusvalenze e dagli altri  redditi  dei
          periodi  d'imposta  successivi  ma non  oltre  il quarto, a
          condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
          relativa  al periodo d'imposta nel  quale le minusvalenze e
          le perdite sono state realizzate.
            5. Le  plusvalenze indicate nelle lettere  c) ,  cbis)  e
          eter),  del  comma   1,   dell'art. 81,   sono   costituite
          dalla differenza  tra  il corrispettivo percepito ovvero la
          somma od il valore normale dei beni rimborsati ed  il costo
          od il   valore  di  acquisto,  aumentato    di  ogni  onere
          inerente    alla    loro  produzione,   compresa  l'imposta
          di successione e donazione, con  esclusione degli interessi
          passivi. Nel caso  di acquisto  per successione,  si assume
          come costo   il valore definito o,  in  mancanza,    quello
          dichiarato  agli  effetti  dell'imposta  di    successione,
          nonche',  per i  titoli esenti  da tale  imposta, il valore
          normale alla  data di apertura della successione.  Nel caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante. Per le   azioni, quote   o   altre  partecipazioni
          acquisite   sulla base  di aumento  gratuito  del  capitale
          il costo  unitario  e'   determinato ripartendo il    costo
          originario  sul numero   complessivo delle azioni, quote  o
          partecipazioni   di   compendio.  Per    le  partecipazioni
          nelle societa'  indicate  dall'art.  5,  diverse da  quelle
          immobiliari    o  finanziarie,  il   costo e' aumentato   o
          diminuito dei redditi  e delle perdite  imputate  al  socio
          e  dal  costo  si  scomputano,  fino   a concorrenza    dei
          redditi  gia'  imputati,  gli  utili distribuiti  al socio.
          Per le valute estere cedute  a termine si assume come costo
          il valore della valuta   al cambio a  pronti  vigente  alla
          data  di  stipula del  contratto  di  cessione.  Il   costo
          o   valore   di   acquisto   e  documentato  a  cura    del
          contribuente.  Per le   valute estere prelevate da depositi
          e conti correnti,  in mancanza della    documentazione  del
          costo,  si   assume come  costo il  valore della  valuta al
          minore dei cambi mensili accertati  ai sensi dell'art.  76,
          comma    7, nel periodo d'imposta in cui  la plusvalenza e'
          realizzata.   Le  minusvalenze  sono  determinate  con  gli
          stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
            6.      Agli   effetti    della   determinazione    delle
          plusvalenze   e minusvalenze:
            a)  dal    corrispettivo  percepito     o   dalla   somma
          rimborsata,  nonche'  dal  costo   o valore di acquisto  si
          scomputano i redditi   di capitale  maturati    ma      non
          riscossi,    diversi    da      quelli    derivanti   dalla
          partecipazione in  societa' ed enti soggetti    all'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche;
            b) qualora vengano superate le percentuali  di diritti di
          voto  o  di  partecipazione indicate nella lettera c),  del
          comma  1,  dell'art.  81,  i      corrispettivi   percepiti
          anteriormente    al   periodo d'imposta  nel quale  si   e'
          verificato    il   superamento   delle    percentuali    si
          considerano percepiti in tale periodo;
            c)  per le   valute estere prelevate da depositi e  conti
          correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
            d)    per   le   cessioni   di    metalli   preziosi,  in
          mancanza  della documentazione del costo  di  acquisto,  le
          plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento
          del corrispettivo della cessione;
            e)  per le  cessioni a titolo oneroso poste in  essere in
          dipendenza dei rapporti indicati nella lettera    cquater),
          del  comma  1,  dell'art.   81,   il     corrispettivo   e'
          costituito   dal   prezzo     di   cessione,  eventualmente
          aumentato    o  diminuito dei   premi pagati o  riscossi su
          opzioni;
            f)  nei    casi   di   dilazione    o   rateazione    del
          pagamento      del  corrispettivo     la  plusvalenza    e'
          determinata  con riferimento  alla parte del costo o valore
          di acquisto  proporzionalmente  corrispondente  alle  somme
          percepite nel periodo d'imposta.
            7. I redditi  di cui alla lettera cquater), del  comma 1,
          dell'art.    81, sono costituiti dalla  somma algebrica dei
          differenziali positivi o  negativi,  nonche' degli    altri
          proventi  od oneri,  percepiti  o sostenuti, in relazione a
          ciascuno   dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
          delle plusvalenze, minusvalenze    e  degli  altri  redditi
          derivanti  da  tali  rapporti si applicano i commi 5 e 6. I
          premi pagati e  riscossi su  opzioni, salvo  che  l'opzione
          non  sia stata  chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono
          a  formare  il  reddito  nel  periodo  d'imposta    in  cui
          l'opzione  e'    esercitata  ovvero    scade  il    termine
          stabilito   per il   suo   esercizio. Qualora    a  seguito
          dell'esercizio  dell'opzione  siano  cedute le attivita' di
          cui alle lettere c) , cbis) o   cter),  dell'art.    81,  i
          premi  pagati   o riscossi   concorrono alla determinazione
          delle   plusvalenze   o minusvalenze,   ai   sensi    della
          lettera  e)  del  comma  6.  Le  plusvalenze e minusvalenze
          derivanti dalla cessione  a titolo  oneroso  di  merci  non
          concorrono  a formare  il reddito, anche  se la cessione e'
          posta  in essere in  dipendenza dei rapporti indicati nella
          lettera cquater), del comma 1, dell'art. 81.
            8.  Le  plusvalenze  e   gli   altri proventi   di    cui
          alla   lettera cquinquies),  del  comma  1,  dell'art.  81,
          sono    costituiti    dalla  differenza  positiva   tra   i
          corrispettivi    percepiti  ovvero  le somme od il   valore
          normale  dei  beni rimborsati  ed  i corrispettivi   pagati
          ovvero  le    somme  corrisposte, aumentate   di ogni onere
          inerente alla loro  produzione,    con   esclusione   degli
          interessi   passivi.  Dal corrispettivo  percepito e  dalla
          somma  rimborsata    si scomputano   i redditi di  capitale
          derivanti  dal rapporto  ceduto maturati  ma non  riscossi,
          nonche'   i  redditi  di capitale  maturati  a  favore  del
          creditore originario  ma non   riscossi. Si applicano    le
          disposizioni della lettera f) del comma 6.
            9.  Le  plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri
          proventi di cui alle lettere cbis) ,  cter)  ,  cquater)  e
          cquinquies),  del  comma  1, dell'art.   81,    nonche'  le
          relative   minusvalenze,  differenziali negativi  ed oneri,
          per  i quali  sia superiore  ai   dodici mesi   il  periodo
          intercorrente   tra   la   data di  acquisizione  e  quella
          di  cessione,      chiusura    o       rimborso       della
          partecipazione,          titolo,   certificato,   strumento
          finanziario o rapporto, concorrono   a formare  il  reddito
          imponibile   per un ammontare che si  ottiene applicando al
          loro  importo  gli  elementi   di   rettifica   finalizzati
          a    rendere  equivalente  la    tassazione  in base   alla
          realizzazione con   quella in  base    alla    maturazione,
          calcolati    tenendo   conto   del   periodo   di possesso,
          delle  eventuali   variazioni  delle  aliquote   d'imposta,
          nonche'   del  momento  di  pagamento   della  stessa,  dei
          tassi  di rendimento dei titoli di Stato, delle  quotazioni
          dei  titoli  negoziati in   mercati   regolamentati   e  di
          ogni    altro    parametro    che    possa  influenzare  la
          determinazione  del    valore  delle  attivita' finanziarie
          produttive di redditi tassabili in base  alla  maturazione.
          Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  sentito    un
          apposito organo tecnico, sono stabiliti     gli    elementi
          di     rettifica  da    utilizzare  per   la determinazione
          delle   plusvalenze, dei   differenziali positivi    e  dei
          proventi    o delle  minusvalenze ed  oneri realizzati  nel
          periodo   di imposta precedente. I  predetti  decreti  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale entro   il trentesimo
          giorno precedente  a quello  del loro utilizzo".
            - Si riporta  il testo dell'art. 26-bis del  decreto  del
          Presidente  della   Repubblica n.  600, del  1973, come  da
          ultimo  modificato dal presente decreto:
            "Art.  26-bis  (Esenzione  dalle   imposte sui    redditi
          per    i   non residenti).   - 1.   Non   sono  soggetti ad
          imposizione  i redditi  di capitale derivanti dai  rapporti
          indicati nelle lettere  a) , diversi dai depositi  e  conti
          correnti  bancari e postali, con esclusione degli interessi
          ed altri proventi derivanti da  prestiti di denaro, c) , d)
          , gbis) e gter), dell'art. 41, comma  1,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          qualora siano percepiti da:
            a)   soggetti   residenti  in  Stati  con  i  quali  sono
          in    vigore  convenzioni    per    evitare    la    doppia
          imposizione        sul       reddito       che   consentano
          all'Amministrazione   finanziaria     di    acquisire    le
          informazioni  necessarie  per accertare la sussistenza  dei
          requisiti, sempreche'  tali soggetti  non risiedano   negli
          Stati    o  territori    a  regime  fiscale    privilegiato
          individuati con il   decreto  del  Ministro  delle  finanze
          emanato  ai  sensi  del   comma 7 -bis, dell'art.   76, del
          citato testo   unico n. 917   del  1986;    ai  fini  della
          sussistenza  del requisito  della  residenza  si  applicano
          le  norme  previste  nelle singole convenzioni;
            b) enti od  organismi internazionali costituiti in   base
          ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
            2.  Qualora i rapporti di cui alle lettere gbis) e gter),
          abbiano ad oggetto azioni o  titoli similari l'esenzione di
          cui al   comma 1, non  si    applica  sulla    quota    del
          provento corrispondente  all'ammontare degli utili messi in
          pagamento nel periodo di durata del contratto".
            - Gli articoli 6  e 7 del decreto legislativo n.  461 del
          1997 sono riportati nella nota all'art. 4.