Art. 3. Regolarizzazione dei versamenti 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i cui termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999, possono essere regolarizzati entro il mese di ottobre 1999, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.
Nota all'art. 3: - Per il decreto legislativo n. 461 del 1997, e relative correzioni e integrazioni, si rinvia alla nota alle premesse.