Art. 3.
                   Regolarizzazione dei versamenti
  1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e
delle ritenute  di cui  al decreto legislativo  21 novembre  1997, n.
461, i cui termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999, possono
essere regolarizzati  entro il mese  di ottobre 1999,  applicando gli
interessi calcolati al tasso legale.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Per il decreto legislativo n. 461 del 1997, e relative
          correzioni  e  integrazioni,  si  rinvia  alla  nota   alle
          premesse.