Art. 4. 
                         Regime sanzionatorio 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) nell'articolo 5, il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. Per
la liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni,  i
rimborsi e il  contenzioso  in  materia  di  imposta  sostitutiva  si
applicano  le  disposizioni  previste  in  materia  di  imposte   sui
redditi."; 
    b) nell'articolo 6: 
  1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "con  applicazione  delle
sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11" sono sostituite  dalle
seguenti: "con applicazione della sanzione amministrativa  dal  cento
al  duecento  per  cento  dell'ammontare   della   maggiore   imposta
sostitutiva dovuta"; 
  2) al comma 8, ultimo periodo, le parole: "al  5"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 4"; 
  3)  il  comma  11  e'  sostituito  dal  seguente:   "11.   Per   la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi
e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva  si  applicano  le
disposizioni previste in materia di imposte sui redditi."; 
    c) nell'articolo 7: 
  1) al comma 14, ultimo periodo, le parole: "al 5"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 4"; 
  2)  il  comma  16  e'  sostituito  dal  seguente:   "16.   Per   la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi
e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva  si  applicano  le
disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.". 
  2. Nell'articolo  9,  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  come
sostituito dall'articolo 8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461, nel comma 4, terzo periodo, le parole:  "anche
penali" sono soppresse. 
  3. Nell'articolo 11, della legge  14  agosto  1993,  n.  344,  come
sostituito dall'articolo 8,  comma  3,  del  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole:  "anche
penali" sono soppresse. 
  4. Nell'articolo 11-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge25 novembre 1983,  n.  649,
come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  21
novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole:  "anche
penali" sono soppresse. 
  5. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 4: 
  1) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Per la liquidazione,
l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni,  i  rimborsi  e   il
contenzioso  in  materia  di  imposta  sostitutiva  si  applicano  le
disposizioni previste in materia di imposte sui redditi."; 
  2) il comma 4,  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  La  violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1,  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa da  lire  quattro  milioni  a  lire  quaranta
milioni.". 
  b) nell'articolo 8, il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Nei
casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui  al  comma
2, da parte della banca e della societa' di  intermediazione  di  cui
all'articolo 7, comma l, si applica  la  sanzione  amministrativa  da
lire quattro milioni a lire quaranta milioni.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 21 luglio 1999 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                   Visco, Ministro delle finanze 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                                  economica 
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
    



Note all'art. 4:
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art.  5,  del   decreto
          legislativo  n. 461 del 1997, come da ultimo modificato dal
          presente decreto:
            "Art.  5  (Imposta   sostitutiva   sulle plusvalenze    e
          sugli    altri  redditi diversi di cui alle lettere da c) a
          cquinquies), del comma 1, dell'art. 81,   del  testo  unico
          delle  imposte  sui    redditi, approvato con   decreto del
          Presidente della  Repubblica 22  dicembre 1986,  n.   917).
          -  1.  Le plusvalenze  di  cui alla  lettera c),  del comma
          1, dell'art. 81,   del  testo  unico    delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  come    modificato
          dall'art.    3,    comma 1,   al   netto   delle   relative
          minusvalenze, determinate   secondo i    criteri  stabiliti
          dall'art.  82  del predetto   testo unico n. 917  del 1986,
          sono soggette  ad imposta sostitutiva  delle imposte    sui
          redditi  con   l'aliquota   del 27  per cento.  L'eventuale
          imposta  sostitutiva pagata   fino al    superamento  delle
          percentuali    di  partecipazione   o di   diritti di  voto
          indicate nella predetta  lettera c) del comma  1, dell'art.
          81, e'   portata in detrazione    dall'imposta  sostitutiva
          dovuta  ai  sensi del  presente comma.
            2. I redditi di cui alle  lettere da cbis) a cquinquies),
          del  comma  1,  dell'art. 81, del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'art.   3, comma 1,  determinati    secondo  i  criteri
          stabiliti  dall'art.    82, del predetto  testo unico, sono
          soggetti ad imposta    sostitutiva  delle    imposte    sui
          redditi  con l'aliquota  del 12,50 per cento.
            3.   Le   plusvalenze  e    gli  altri  redditi  soggetti
          all'imposta sostitutiva di cui  ai  commi  1    e  2,  sono
          distintamente  indicati  nella dichiarazione   annuale  dei
          redditi.  Con uno  o  piu'  decreti  del Ministro     delle
          finanze,      possono     essere   previsti     particolari
          adempimenti    ed  oneri    di    documentazione  per    la
          determinazione    dei  predetti    redditi.  L'obbligo   di
          dichiarazione non   sussiste per   le plusvalenze  e    gli
          altri  proventi    per  i  quali  il    contribuente  abbia
          esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
            4. Le imposte  sostitutive di cui ai commi 1   e 2,  sono
          corrisposte mediante versamento  diretto nei termini  e nei
          modi  previsti    per  il  versamento   delle imposte   sui
          redditi  dovute a  saldo in  base alla dichiarazione.
            5.   Non   concorrono   a    formare    il  reddito    le
          plusvalenze    e   le minusvalenze, nonche' i  redditi e le
          perdite di cui  alle lettere da cbis)  a  cquinquies),  del
          comma  1,  dell'art. 81, del testo unico delle imposte  sui
          redditi, approvato  con   decreto   del Presidente    della
          Repubblica  22    dicembre 1986,   n. 917,  come modificato
          dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
            a)  soggetti  residenti  in  Stati  con  i   quali   sono
          in    vigore  convenzioni    per    evitare    la    doppia
          imposizione      sul       reddito,       che    consentano
          all'Amministrazione   finanziaria italiana di  acquisire le
          informazioni necessarie  per accertare la sussistenza   dei
          requisiti,  sempreche'  tali soggetti  non risiedano  negli
          Stati    o  territori    a  regime  fiscale    privilegiato
          individuati  con  il    decreto  del Ministro delle finanze
          emanato ai   sensi del comma   7-bis, dell'art.    76,  del
          predetto  testo  unico  n.  917,  del   1986. Ai fini della
          sussistenza del requisito  della  residenza  si   applicano
          le  norme  previste  dalle singole convenzioni;
            b)  enti od  organismi internazionali costituiti in  base
          ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
            6.   Per     la    liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione,      le  sanzioni,    i    rimborsi    e    il
          contenzioso   in   materia   di   imposta sostitutiva    si
          applicano  le    disposizioni    previste   in materia   di
          imposte sui redditi".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    6  del  decreto
          legislativo  n. 461 del 1997, come da ultimo modificato dal
          presente decreto:
            "Art.    6  (Opzione    per l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva   su ciascuna plusvalenza   o  altro    reddito
          diverso  realizzato). -  1. Il contribuente ha  facolta' di
          optare  per    l'applicazione dell'imposta sostitutiva   di
          cui   all'art.    5,   su   ciascuna   delle    plusvalenze
          realizzate   ai  sensi delle  lettere  cbis)  e  cter), del
          comma  1, dell'art. 81,  del testo unico  delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, come   modificato
          dall'art. 3,   comma   1,   con  esclusione    di    quelle
          relative  a    depositi  in  valuta,   a condizione   che i
          titoli,   quote o certificati siano   in  custodia  o    in
          amministrazione    presso        banche   e   societa'   di
          intermediazione mobiliare e altri soggetti  individuati  in
          appositi  decreti  del Ministro  del  tesoro,  del bilancio
          e    della  programmazione  economica, di concerto   con il
          Ministro delle finanze.   Per le  plusvalenze    realizzate
          mediante  cessione  a    termine  di valute estere ai sensi
          della predetta  lettera cter), del comma 1, dell'art.    81
          del  testo    unico  n.    917  del   1986, nonche'   per i
          differenziali positivi e gli    altri  proventi  realizzati
          mediante  i    rapporti  di  cui alla lettera cquater), del
          citato comma 1, dell'art. 81, o i rapporti e le cessioni di
          cui alla    lettera  cquinquies),  dello  stesso  comma  1,
          l'opzione  puo'  essere  esercitata sempreche' intervengano
          nei predetti rapporti  o   cessioni,  come     intermediari
          professionali     o   come controparti, i soggetti indicati
          nel precedente periodo del presente comma,     con      cui
          siano      intrattenuti      rapporti      di     custodia,
          amministrazione, deposito.
            2. L'opzione  di cui  al comma 1,   e'  esercitata    con
          comunicazione   sottoscritta       contestualmente       al
          conferimento     dell'incarico      e  dell'apertura    del
          deposito   o conto  corrente o,  per i  rapporti in essere,
          anteriormente  all'inizio  del   periodo   d'imposta;   per
          i  rapporti  di  cui  alla  lettera  cquater), del comma 1,
          dell'art. 81, del testo  unico delle  imposte sui  redditi,
          approvato  con decreto  del Presidente   della   Repubblica
          22    dicembre   1986,   n.   917, e   per  i rapporti e le
          cessioni di   cui alla lettera  cquinquies),  del  medesimo
          comma    1,   dell'art. 81,  del  testo  unico  n.  917 del
          1986,  come modificato  dall'art. 3,  comma 1,    l'opzione
          puo'   essere esercitata anche  all'atto della  conclusione
          del primo   contratto nel   periodo  d'imposta    da    cui
          l'intervento  dell'intermediario  trae  origine.  L'opzione
          ha  effetto per  tutto il periodo  d'imposta e  puo' essere
          revocata  entro  la  scadenza  di  ciascun anno solare, con
          effetto per il periodo d'imposta   successivo. Con   uno  o
          piu'  decreti    del Ministro delle finanze,  da pubblicare
          nella  Gazzetta    Ufficiale  entro  novanta  giorni  dalla
          pubblicazione  del    presente decreto, sono   stabilite le
          modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui
          al  presente  articolo.  Per  i    soggetti  non  residenti
          l'imposta  sostitutiva di cui al comma   1, e'    applicata
          dagli  intermediari,    anche  in    mancanza  di esercizio
          dell'opzione,  salva  la   facolta'  del  contribuente   di
          rinunciare   a    tale  regime  con  effetto   dalla  prima
          operazione successiva. La   predetta rinuncia  puo'  essere
          esercitata   anche   dagli  intermediari     non  residenti
          relativamente ai  rapporti di  custodia, amministrazione  e
          deposito ad  essi  intestati  e sui  quali  siano  detenute
          attivita'   finanziarie   di   terzi;   in   tal  caso  gli
          intermediari non residenti sono tenuti ad    assolvere  gli
          obblighi  di  comunicazione  di cui all'art. 10, e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1.
            3. I soggetti di cui  al  comma  1,  applicano  l'imposta
          sostitutiva  di cui  all'art. 5,  su ciascuna  plusvalenza,
          differenziale     positivo   o   provento   percepito   dal
          contribuente.      Qualora   tali  soggetti  non  siano  in
          possesso  dei   dati   e  delle   informazioni   necessarie
          per  l'applicazione   dell'imposta sostitutiva   di  cui al
          comma 1,   sulle plusvalenze  e  gli    altri  redditi  ivi
          indicati,        devono    richiederle   al   contribuente,
          anteriormente all'effettuazione    delle  operazioni;    il
          contribuente    comunica      al    soggetto     incaricato
          dell'applicazione dell'imposta i   dati e  le  informazioni
          richieste,  consegnando,  anche in    copia,  la   relativa
          documentazione,    o,  in    mancanza,   una  dichiarazione
          sostitutiva     in   cui   attesti  i    predetti  dati  ed
          informazioni. I soggetti  di cui al comma    1,  sospendono
          l'esecuzione  delle  operazioni  a    cui  sono  tenuti  in
          relazione al  rapporto, fino a che    non    ottengono    i
          dati    e   le   informazioni   necessarie all'applicazione
          dell'imposta.  Nel  caso  di  inesatta  comunicazione,   il
          recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata
          in  misura inferiore e' effettuato esclusivamente  a carico
          del   contribuente   con   applicazione   della    sanzione
          amministrativa      dal   cento   al   duecento  per  cento
          dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
            4.  Per    l'applicazione  dell'imposta   su     ciascuna
          plusvalenza,  differenziale      positivo    o     provento
          realizzato,    escluse   quelle realizzate   mediante    la
          cessione  a termine  di  valute  estere,  i soggetti di cui
          al  comma  1,    nel  caso  di pluralita' di titoli, quote,
          certificati  o     rapporti  appartenenti     a   categorie
          omogenee,  assumono  come  costo   o valore di  acquisto il
          costo  o  valore    medio  ponderato  relativo  a  ciascuna
          categoria   dei   predetti  titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti.
            5. Qualora   siano realizzate minusvalenze,  perdite    o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma 1,
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle   predette minusvalenze,    perdite  o  differenziali
          negativi  dalle    plusvalenze,  differenziali   positivi o
          proventi  realizzati  nelle  successive operazioni    poste
          in  essere nell'ambito del  medesimo rapporto, nello stesso
          periodo  d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso  il rapporto di
          custodia, amministrazione    o  deposito  le  minusvalenze,
          perdite  o differenziali negativi possono essere portati in
          deduzione, non    oltre  il    quarto  periodo    d'imposta
          successivo    a quello   del realizzo,  dalle  plusvalenze,
          proventi e  differenziali positivi  realizzati  nell'ambito
          di altro  rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi
          soggetti   intestatari   del   rapporto   o   deposito   di
          provenienza,  ovvero  portate in  deduzione  ai  sensi  del
          comma  4, dell'art. 82,  del testo unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'art.    4,  comma  1.  I soggetti di   cui al comma 1,
          rilasciano  al   contribuente    apposita    certificazione
          dalla    quale  risultino    i   dati   e   le informazioni
          necessarie  a  consentire  la deduzione   delle    predette
          minusvalenze,  perdite  o  differenziali negativi.
            6.    Agli effetti  del  presente articolo  si  considera
          cessione   a titolo oneroso anche  il    trasferimento  dei
          titoli,  quote,  certificati  o   rapporti    di   cui   al
          comma  1,   a  rapporti  di    custodia  o  amministrazione
          di    cui   al   medesimo comma,   intestati   a   soggetti
          diversi dagli intestatari del  rapporto    di  provenienza,
          nonche'  ad  un  rapporto di   gestione di cui  all'art. 7,
          salvo che   il trasferimento  non    sia    avvenuto    per
          successione    o donazione.  In  tal  caso  la plusvalenza,
          il  provento,  la   minusvalenza   o   perdita   realizzate
          mediante  il trasferimento sono determinate con riferimento
          al valore, calcolato secondo i  criteri previsti dal  comma
          5,  dell'art. 7, alla data  del trasferimento,  dei titoli,
          quote,  certificati    o rapporti trasferiti ed  i soggetti
          di cui  al comma  1, tenuti   al  versamento  dell'imposta,
          possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che
          non    ottengano    dal   contribuente provvista   per   il
          versamento dell'imposta  dovuta.  Nelle   ipotesi   di  cui
          al    presente   comma   i soggetti   di cui   al  comma 1,
          rilasciano  al contribuente  apposita certificazione  dalla
          quale risulti  il  valore  dei titoli,  quote,  certificati
          o rapporti trasferiti.
            7.  Nel caso  di prelievo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al comma  1, o di  loro  trasferimento  a
          rapporti  di  custodia o amministrazione,   intestati  agli
          stessi  soggetti  intestatari  dei rapporti di provenienza,
          e comunque  di revoca dell'opzione di cui al comma 2,   per
          il  calcolo    della plusvalenza, reddito,   minusvalenza o
          perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
          di cui al precedente articolo, si assume il costo o  valore
          determinati  ai  sensi  dei commi   3 e 4  e si  applica il
          comma    12,  sulla  base     di  apposita   certificazione
          rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
            8.  L'opzione    non  puo'    essere  esercitata    e, se
          esercitata, perde effetto,   qualora  le   percentuali   di
          diritti    di    voto  o    di partecipazione rappresentate
          dalle partecipazioni, titoli   o  diritti  complessivamente
          posseduti   dal    contribuente,  anche    nell'ambito  dei
          rapporti di    cui  al  comma  1,    o  all'art.  7,  siano
          superiori  a quelle indicate nella lettera c), del comma 1,
          dell'art. 81, del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986,   n. 917,   come modificato    dall'art.  3,
          comma    1.  Se   il   superamento  delle   percentuali  e'
          avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la
          determinazione  dei  redditi  da  assoggettare  ad  imposta
          sostitutiva ai sensi del comma 1, dell'art.  5, si  applica
          il    comma   7. Il   contribuente comunica  ai soggetti di
          cui al comma  1, il superamento delle    percentuali  entro
          quindici    giorni dalla  data in  cui sia  avvenuto o,  se
          precedente, all'atto  della prima  cessione,  ogniqualvolta
          tali  soggetti,  sulla base dei  dati e delle  informazioni
          in  loro possesso, non  siano in grado di    verificare  il
          superamento.   Nel caso di  indebito esercizio dell'opzione
          o   di   omessa   comunicazione   si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal 2 al 4    per  cento  del  valore  delle
          partecipazioni,  titoli o diritti posseduti alla data della
          violazione.
            9. I soggetti    di  cui  al  comma  1,  provvedono    al
          versamento   diretto   dell'imposta         dovuta      dal
          contribuente  al   concessionario  della riscossione ovvero
          alla  sezione    di  tesoreria  provinciale,     entro   il
          quindicesimo  giorno  del secondo mese  successivo a quello
          in  cui e' stata    applicata,  trattenendone     l'importo
          su    ciascun      reddito  realizzato    o     ricevendone
          provvista     dal   contribuente.     Per    le  operazioni
          effettuate  con l'intervento di intermediari autorizzati ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai fini del  versamento,    entro  il
          termine  previsto per le relative liquidazioni.  I soggetti
          di   cui ai  comma  1,    rilasciano  al  contribuente  una
          attestazione  del  versamento  entro  il  mese successivo a
          quello in cui questo e' stato effettuato.
            10. I    soggetti  di  cui    al  comma  1,    comunicano
          all'Amministrazione   finanziaria     entro  il     termine
          stabilito  per la   presentazione della  dichiarazione  dei
          sostituti  d'imposta  dal  quarto    comma dell'art. 9, del
          decreto  del Presidente   della Repubblica    29  settembre
          1973,  n.  600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e
          degli  altri  proventi  e     quello     delle      imposte
          sostitutive   applicate  nell'anno  solare precedente.  Con
          il   decreto   di approvazione   dei   modelli    di    cui
          all'art. 8, del decreto del  Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.   600, sono stabilite  le modalita' di
          effettuazione  di tale comunicazione.
            11.   Per   la   liquidazione,      l'accertamento,    la
          riscossione,      le  sanzioni,    i    rimborsi    e    il
          contenzioso   in   materia   di   imposta sostitutiva    si
          applicano  le    disposizioni    previste   in materia   di
          imposte sui redditti.
            12. Ai fini dell'applicazione della disposizione  di  cui
          al  comma  9, dell'art. 82,  del testo unico  delle imposte
          sui  redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dall'art.
          4,  comma   1,  sulle  plusvalenze,  proventi, minusvalenze
          e  perdite  derivanti   da   titoli,   quote,   certificati
          rapporti  per  i quali e stata  esercitata l'opzione di cui
          al comma 1, si assume come  data di acquisto la data  media
          ponderata  di  acquisto  relativa  a ciascuna categoria dei
          predetti titoli, quote, certificati o rapporti".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    7  del  decreto
          legislativo  n. 461 del 1997, come da ultimo modificato dal
          presente decreto:
            "Art.  7  (Imposta  sostitutiva    sul risultato maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
          che hanno conferito a un soggetto abilitato ai   sensi  del
          decreto  legislativo  23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
          gestire  masse patrimoniali costituite da somme di   denaro
          o  beni   non  relativi  all'impresa, possono  optare,  con
          riferimento ai redditi di capitale e  diversi di  cui  agli
          articoli 41 e 81, comma 1, lettere da  cbis) a cquinquies),
          del testo unico delle imposte  sui  redditi, approvato  con
          decreto   del Presidente  della Repubblica   22    dicembre
          1986,   n.   917,     come    modificati,  rispettivamente,
          dagli    articoli 1,   comma   3,   e   3, comma   1,   del
          presente decreto,  che concorrono  alla determinazione  del
          risultato della  gestione  ai  sensi  del    comma  4,  per
          l'applicazione  dell'imposta sostitutiva di cui al presente
          articolo.
            2.  Il contribuente   puo'   optare   per  l'applicazione
          dell'imposta   sostitutiva       mediante     comunicazione
          sottoscritta   rilasciata    al soggetto  gestore  all'atto
          della  stipula  del  contratto  e, nel caso dei rapporti in
          essere, anteriormente all'inizio del    periodo  d'imposta.
          L'opzione  ha  effetto  per  il    periodo d'imposta e puo'
          essere revocata solo entro  la scadenza di    ciascun  anno
          solare,  con effetto  per il periodo d'imposta  successivo.
          Con  uno o  piu' decreti  del Ministro delle finanze,    da
          pubblicare  nella Gazzetta   Ufficiale entro novanta giorni
          dalla  data  di   pubblicazione   del   presente   decreto,
          sono  stabilite le   modalita' per l'esercizio  e la revoca
          dell'opzione di cui al presente articolo.
            3. Qualora  sia stata  esercitata l'opzione  di cui    al
          comma    2, i redditi   che   concorrono   a   formare   il
          risultato  della  gestione, determinati secondo i   criteri
          stabiliti  dagli  articoli 42  e 82, del testo  unico delle
          imposte  sui    redditi,  approvato    con  decreto     del
          Presidente   della  Repubblica 22  dicembre  1986,  n. 917,
          non   sono  soggetti  alle  imposte  sui  redditi,  nonche'
          all'imposta sostitutiva di cui al comma  2, all'art. 5. Sui
          redditi  di  capitale derivanti dalle attivita' finanziarie
          comprese nella massa patrimoniale  affidata in gestione non
          si applicano:
            a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2,  del  decreto
          legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
            b)  la  ritenuta prevista dal comma  2, dell'art. 26, del
          decreto del Presidente  della Repubblica  del 29  settembre
          1973,   n. 600,   sugli interessi  ed  altri  proventi  dei
          conti  correnti  bancari,  a condizione che   la   giacenza
          media   annua   non   sia   superiore   al 5   per    cento
          dell'attivo  medio  gestito; qualora   la banca depositaria
          sia soggetto diverso  dal  gestore  quest'ultimo    attesta
          la   sussistenza  delle condizioni ivi indicate per ciascun
          mandante;
            c) le ritenute del  12,50 per cento previste dai commi  3
          e 3- bis, dell'art. 26, del predetto  decreto  n.  600  del
          1973;
            d)  le  ritenute  previste dai commi 1 e 4, dell'art. 27,
          del medesimo decreto, con  esclusione delle  ritenute sugli
          utili   derivanti dalle  partecipazioni      in    societa'
          estere  non   negoziate  in   mercati regolamentati;
            e)  la  ritenuta prevista dal  comma 1, dell'art. 10-ter,
          della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
          8, comma 5.
            4.  Il risultato  maturato della  gestione e'    soggetto
          ad    imposta  sostitutiva delle   imposte sui redditi  con
          l'aliquota  del    12,50  per  cento.  Il  risultato  della
          gestione  si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          gestito al termine   di ciascun  anno  solare,    al  lordo
          dell'imposta    sostitutiva,   aumentato   dei prelievi   e
          diminuito  di conferimenti effettuati  nell'anno, i redditi
          maturati  nel periodo e soggetti a    ritenuta,  i  redditi
          che  concorrono  a  formare    il reddito complessivo   del
          contribuente,   i   redditi   esenti   o    comunque    non
          soggetti  ad    imposta maturati   nel periodo,  i proventi
          derivanti  da  quote    di  organismi    di    investimento
          collettivo  mobiliare   soggetti all'imposta sostitutiva di
          cui al successivo  art.  8,  nonche'  da  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n.  86,    ed  il valore   del patrimonio stesso all'inizio
          dell'anno. Il risultato   e' computato   al    netto  degli
          oneri  e delle  commissioni relative al patrimonio gestito.
            5.  La  valutazione  del patrimonio gestito all'inizio ed
          alla fine di  ciascun  periodo    d'imposta  e'  effettuata
          secondo   i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa    in
          attuazione    del decreto legislativo   23 luglio  1996, n.
          415. Tuttavia nel caso dei titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati  o    rapporti  non    negoziati  in    mercati
          regolamentati,  il cui  valore complessivo medio  annuo sia
          superiore al   10 per   cento  dell'attivo  medio  gestito,
          essi sono  valutati secondo  il loro  valore normale, ferma
          restando  la    facolta'  del    contribuente di   revocare
          l'opzione  limitatamente  ai  predetti     titoli,   quote,
          partecipazioni,  certificati  o  rapporti.  Con  uno  o piu
          decreti del Ministro delle finanze, sentita la  Commissione
          nazionale    per le societa' e la  borsa, sono stabilite le
          modalita' e i criteri di attuazione del presente comma.
            6. Nel  caso di contratti di  gestione avviati o conclusi
          in corso d'anno, in    luogo  del    patrimonio  all'inizio
          dell'anno  si   assume il patrimonio alla  data di  stipula
          del contratto  ovvero in  luogo del patrimonio  al  termine
          dell'anno   si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura  del
          contratto.
            7. Il conferimento  di  titoli,    quote,  certificati  o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione  di  cui  al comma 2,   si considera   cessione a
          titolo  oneroso    ed  il    soggetto  gestore  applica  le
          disposizioni  dei commi 5,  6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia
          nel caso di   conferimento di  strumenti  finanziari    che
          formavano  gia'  oggetto di un contratto di gestione per il
          quale era stata esercitata l'opzione di cui  al comma 2, si
          assume quale  valore di conferimento il   valore  assegnato
          ai  medesimi  ai fini  della determinazione  del patrimonio
          alla conclusione del precedente contratto di gestione;  nel
          caso  di  conferimento di strumenti  finanziari per i quali
          sia  stata  esercitata   l'opzione di   cui all'art.  6, si
          assume quale  costo il valore, determinato    agli  effetti
          dell'applicazione del  comma 6, del citato articolo.
            8.  Nel    caso di   prelievo di titoli,   quote, valute,
          certificati e rapporti  o di  loro trasferimento  ad  altro
          deposito   o    rapporto  di  custodia,  amministrazione  o
          gestione di cui all'art. 6,  ed al comma  1,  del  presente
          articolo,  salvo  che il trasferimento non sia avvenuto per
          successione  o  per  donazione,  e   comunque   di   revoca
          dell'opzione  di  cui  al precedente comma 2, ai fini della
          determinazione del risultato della gestione nel periodo  in
          cui    gli  stessi  sono  stati eseguiti, e' considerato il
          valore dei medesimi  il giorno del  prelievo,  adottando  i
          criteri di valutazione previsti al comma 5.
            9.    Nelle  ipotesi   di cui   al comma  8, ai  fini del
          calcolo  della  plusvalenza,    reddito,  minusvalenza    o
          perdita  relativi ai  titoli, quote, certificati,  valute e
          rapporti    prelevati  o trasferiti   o con riferimento  ai
          quali   sia   stata revocata   l'opzione,   si assume    il
          valore    dei  titoli,    quote,    certificati, valute   e
          rapporti che   ha concorso a   determinare  il    risultato
          della  gestione    assoggettato ad imposta   ai sensi   del
          medesimo   comma. In   tali ipotesi   il  soggetto  gestore
          rilascia  al    mandante    apposita   certificazione dalla
          quale risulti il valore  dei  titoli,  quote,  certificati,
          valute e rapporti.
            10.    Se in   un anno   il risultato  della gestione  e'
          negativo,  il corrispondente   importo e'   computato    in
          diminuzione  del    risultato della   gestione dei  periodi
          d'imposta successivi  ma  non oltre  il quarto per l'intero
          importo che trova capienza in essi.
            11.  L'imposta sostitutiva   di cui   al   comma 4,    e'
          prelevata    dal  soggetto  gestore    ed  e'    versata al
          concessionario  della riscossione ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria  provinciale dello Stato entro il 28 febbraio  di
          ciascun    anno,   ovvero entro   il  secondo  mese  solare
          successivo a quello in cui e'  stato revocato il mandato di
          gestione.  Il soggetto gestore  puo' effettuare,  anche  in
          deroga   al  regolamento  di  gestione,  i  disinvestimenti
          necessari al  versamento  dell'imposta,  salvo    che    il
          contribuente     non   fornisca   direttamente   le   somme
          corrispondenti  entro  il  quindicesimo  giorno del    mese
          nel    quale  l'imposta stessa   e' versata; nelle  ipotesi
          previste al comma  8, il soggetto gestore  puo'  sospendere
          l'esecuzione  delle  prestazioni fino a   che   non ottenga
          dal    contribuente    provvista  per     il     versamento
          dell'imposta dovuta.

            12.     Contestualmente     alla     presentazione  della
          dichiarazione   dei  redditi  propri  il  soggetto  gestore
          presenta  la  dichiarazione relativa alle imposte prelevate
          sul  complesso      delle   gestioni.   Le   modalita'   di
          effettuazione  dei    versamenti e la presentazione   della
          dichiarazione   prevista   nel   presente   comma      sono
          disciplinate  dalle disposizioni del decreto del Presidente
          della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e del  decreto
          del  Presidente   della Repubblica   29 settembre  1973, n.
          602.
            13. Nel  caso in  cui alla conclusione  del contratto  il
          risultato della gestione sia negativo, il soggetto  gestore
          rilascia  al  mandante  apposita certificazione dalla quale
          risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del
          comma  4,  dell'art. 82, del testo unico delle imposte  sui
          redditi, approvato  con   decreto   del Presidente    della
          Repubblica  22    dicembre 1986,   n. 917,  come sostituito
          dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di  esistenza
          od   apertura   di   depositi   o   rapporti  di  custodia,
          amministrazione o gestione di cui all'art. 6, e al comma 1,
          intestati al   contribuente e per i  quali  sia  esercitata
          l'opzione di  cui alle medesime  disposizioni, ai sensi del
          comma  5,  dell'art.   6, o   del comma   10, del  presente
          articolo.  Ai fini   del computo   del periodo    temporale
          entro    cui  il   risultato negativo   e' computabile   in
          diminuzione   si    tiene   conto   di   ciascun    periodo
          d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
            14.  L'opzione    non  puo'  essere    esercitata  e,  se
          esercitata, perde effetto,   qualora  le   percentuali   di
          diritti    di    voto  o    di partecipazione rappresentate
          dalle partecipazioni, titoli   o  diritti  complessivamente
          posseduti   dal    contribuente,  anche    nell'ambito  dei
          rapporti di    cui  al  comma  1,    o  all'art.  6,  siano
          superiori  a quelle indicate nella lettera c) del comma  1,
          dell'art. 81, del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986,   n. 917,   come sostituita    dall'art.  3,
          comma  1,  lettera a). Se  il superamento delle percentuali
          e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per
          la determinazione dei redditi da  assoggettare  ad  imposta
          sostitutiva ai sensi del comma 1, dell'art.  5, si  applica
          il    comma   9. Il   contribuente comunica  ai soggetti di
          cui al comma  1, il superamento delle    percentuali  entro
          quindici    giorni dalla  data in  cui sia  avvenuto o,  se
          precedente, all'atto  della prima  cessione,  ogniqualvolta
          tali  soggetti,  sulla base dei  dati e delle  informazioni
          in  loro possesso, non  siano in grado di    verificare  il
          superamento.   Nel caso di  indebito esercizio dell'opzione
          o  di omessa  comunicazione  si   applica a   carico    del
          contribuente   la sanzione  amministrativa dal  2 al  4 per
          cento del valore  delle partecipazioni,  titoli o   diritti
          posseduti  alla data della violazione.
            15.  Nel caso di revoca dell'opzione di  cui ai commi 8 e
          9, ai fini dell'applicazione della  disposizione del  comma
          9,    dell'art.  82,  del testo   unico delle   imposte sui
          redditi, approvato   con decreto   del  Presidente    della
          Repubblica    22    dicembre  1986,    n. 917,   introdotto
          dall'art.   4, comma   1, la   data di    acquisizione  dei
          titoli,  quote, certificati, valute e rapporti si considera
          il 1 gennaio dell'anno in cui ha  effetto  la  revoca;  nel
          caso  di  chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta
          data e' quella di chiusura del rapporto.
            16.   Per   la   liquidazione,      l'accertamento,    la
          riscossione,      le  sanzioni,    i    rimborsi    e    il
          contenzioso   in   materia   di   imposta sostitutiva    si
          applicano  le    disposizioni    previste   in materia   di
          imposte sui redditi.
            17. Con il  decreto di approvazione dei modelli di    cui
          all'art.  8,  del decreto  del Presidente  della Repubblica
          29 settembre  1973, n.   600, e' approvato  il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12".
            -  Si riporta il testo dell'art. 9  della legge n. 77 del
          1983, come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art.   9 (Disposizioni   tributarie). -   1.    I  fondi
          comuni  di  cui all'art. 1, non  sono soggetti alle imposte
          sui  redditi. Le ritenute operate sui redditi  di  capitale
          si  applicano  a  titolo  d'imposta.  Non si   applicano la
          ritenuta prevista  dal comma  2, dell'art.  26, del decreto
          del  Presidente della  Repubblica del  29 settembre   1973,
          n.    600,  sugli  interessi  ed altri   proventi dei conti
          correnti bancari, a  condizione  che    la  giacenza  media
          annua non  sia superiore al  5 per cento dell'attivo  medio
          gestito,  nonche'    le  ritenute  del    12,50  per  cento
          previste dai   commi   3   e 3-bis,   dell'art.    26,  del
          predetto  decreto  e  dal  comma  1, dell'art. 10-ter della
          presente legge.
            2. Sul risultato della gestione   del fondo  maturato  in
          ciascun  anno la societa' di gestione preleva un  ammontare
          pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo  di
          imposta  sostitutiva.  Il  risultato  della    gestione  si
          determina  sottraendo dal  valore del  patrimonio netto del
          fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
          accantonata,    aumentato dei   rimborsi   e   dei proventi
          eventualmente distribuiti  nell'anno e   diminuito    delle
          sottoscrizioni    effettuate nell'anno,   il   valore   del
          patrimonio netto   del   fondo   all'inizio dell'anno  e  i
          proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad organismi di
          investimento   collettivo   del   risparmio   soggetti   ad
          imposta sostitutiva, nonche' i  proventi  esenti  e  quelli
          soggetti  a  ritenuta  a  titolo  d'imposta.  Il valore del
          patrimonio netto del fondo  all'inizio  e  alla    fine  di
          ciascun  anno    e'  desunto  dai   prospetti di   cui alla
          lettera d), del  comma 1, dell'art. 5, relativi  alla  fine
          dell'anno.   Nel caso di fondi comuni avviati  o cessati in
          corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio  dell'anno
          si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
          in  luogo del patrimonio alla fine dell'anno si  assume  il
          patrimonio  alla  data   di   cessazione del   fondo.    La
          societa'  di    gestione versa   l'imposta sostitutiva   al
          concessionario della riscossione ovvero alla    sezione  di
          tesoreria  provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di
          ogni anno.
            2-bis.  Il   risultato  negativo  della   gestione     di
          un    periodo  d'imposta,    risultante    dalla   relativa
          dichiarazione,  puo'  essere computato  in diminuzione  dal
          risultato     della  gestione     dei   periodi   d'imposta
          successivi,   per  l'intero   importo  che  trova  in  essi
          capienza,  o utilizzato,  in  tutto  o in   parte,    dalla
          societa'    di  gestione  in diminuzione   dal risultato di
          gestione di  altri fondi da essa  gestiti, a   partire  dal
          medesimo  periodo    d'imposta  in    cui  e'  maturato  il
          risultato negativo,  riconoscendo il relativo    importo  a
          favore  del  fondo che ha  maturato il  risultato negativo.
          Con  uno o piu' decreti del Ministro delle    finanze  sono
          stabilite  le  condizioni  e  le   modalita' per effettuare
          l'utilizzo del risultato  negativo di gestione di cui    al
          presente comma, anche  nell'ipotesi di cessazione del fondo
          in corso d'anno.
            3.    I   proventi derivanti   dalle   partecipazioni  ai
          fondi,  tranne quelle assunte nell'esercizio  di    imprese
          commerciali,  non  concorrono  a    formare    il   reddito
          imponibile   dei   partecipanti.   I    proventi  derivanti
          dalle   partecipazioni  assunte nell'esercizio  di  imprese
          commerciali, anche se  iscritti in bilancio, concorrono   a
          formare  il  reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e
          sui  proventi  percepiti  e'  riconosciuto     un   credito
          d'imposta  pari    al  15 per cento   del loro importo.  Le
          rettifiche  di  valore  delle   quote   sono   ammesse   in
          deduzione    dal  reddito    per l'importo   che eccede   i
          maggiori    valori  iscritti  in  bilancio  che  non  hanno
          concorso  a  formare il reddito. Per la  determinazione dei
          proventi   derivanti   dalle partecipazioni   ai  fondi  si
          applica  il  comma  4-bis,    dell'art. 42, del testo unico
          delle imposte  sui  redditi, approvato  con   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
            4.     Contestualmente     alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei redditi propri la societa' di   gestione
          presenta  la  dichiarazione  del  risultato    di  gestione
          conseguito   nell'anno   precedente da   ciascun  fondo  da
          essa gestito,  indicando altresi' i  dati necessari  per la
          determinazione   dell'imposta      sostitutiva  dovuta.  La
          dichiarazione e' resa  su apposito  modulo approvato    con
          decreto      del   Ministro     delle  finanze.     Per  la
          liquidazione,    l'accertamento,    la  riscossione,     le
          sanzioni,  i  rimborsi   ed il contenzioso si  applicano le
          disposizioni previste per le imposte sui redditi".
            -  Si  riporta il testo  dell'art. 11 della  legge n. 344
          del 1993, come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi  di  cui
          all'art. 1, non sono soggetti  alle imposte sui redditi. Le
          ritenute  operate  sui  redditi  di capitale si applicano a
          titolo d'imposta. Non si applicano la    ritenuta  prevista
          dal  comma   2,  dell'art. 26,  del decreto  del Presidente
          della Repubblica  del 29  settembre 1973,  n. 600,    sugli
          interessi  ed altri proventi dei  conti correnti bancari, a
          condizione che   la   giacenza media    annua    non    sia
          superiore    al 5   per   cento dell'attivo medio  gestito,
          nonche' le   ritenute del 12,50   per  cento  previste  dai
          commi    3  e 3-bis, dell'art. 26, del  predetto decreto n.
          600 del 1973,   e dal comma 1,  dell'art.  10-ter,    della
          legge 23 marzo 1983, n. 77.
            2.  Sul  risultato della gestione   del fondo maturato in
          ciascun anno la societa' di gestione preleva un   ammontare
          pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo  di
          imposta  sostitutiva.  Il  risultato  della    gestione  si
          determina  sottraendo dal  valore del  patrimonio netto del
          fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
          accantonata,   aumentato dei   rimborsi   e   dei  proventi
          eventualmente  distribuiti    nell'anno,    il valore   del
          patrimonio   netto del   fondo all'inizio dell'anno  e    i
          proventi  di  partecipazione   ad organismi di investimento
          collettivo    del    risparmio    soggetti    ad    imposta
          sostitutiva,  nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
          ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto
          del fondo all'inizio e   alla fine   di  ciascun    anno  e
          desunto  dai  prospetti di  cui alla lettera c), del  comma
          1, dell'art. 5, relativi  alla fine dell'anno.  Nel caso di
          fondi comuni avviati  o cessati in corso d'anno,  in  luogo
          del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio
          alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio
          alla  fine  dell'anno si  assume  il patrimonio  alla  data
          di  cessazione del  fondo.  La societa' di  gestione  versa
          l'imposta  sostitutiva  al concessionario della riscossione
          ovvero alla  sezione di tesoreria provinciale dello  Stato,
          entro il 28 febbraio di ogni anno.
            3.  Il  risultato negativo della  gestione di un  periodo
          d'imposta, risultante  dalla relativa  dichiarazione,  puo'
          essere  computato   in diminuzione   dal   risultato  della
          gestione    dei    periodi    d'imposta  successivi,    per
          l'intero  importo    che    trova   in essi   capienza,   o
          utilizzato,  in tutto  o  in  parte, dalla   societa'    di
          gestione  in diminuzione dal risultato di gestione di altri
          fondi  da  essa gestiti, a   partire  dal medesimo  periodo
          d'imposta  in  cui e   maturato   il risultato    negativo,
          riconoscendo   il relativo  importo a  favore del fondo che
          ha  maturato il risultato negativo. Con uno  o piu' decreti
          del   Ministro   delle   finanze    sono    stabilite    le
          condizioni    e   le modalita'  per  effettuare  l'utilizzo
          del  risultato  negativo  di gestione di cui   al  presente
          comma, anche  nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso
          d'anno.
            4.    I   proventi derivanti   dalle   partecipazioni  ai
          fondi,  tranne quelle assunte nell'esercizio  di    imprese
          commerciali,  non  concorrono  a    formare    il   reddito
          imponibile   dei   partecipanti.   I    proventi  derivanti
          dalle   partecipazioni  assunte nell'esercizio  di  imprese
          commerciali, anche se  iscritti in bilancio, concorrono   a
          formare  il  reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e
          sui  proventi  percepiti  e'  riconosciuto     un   credito
          d'imposta  pari    al  15 per cento   del loro importo.  Le
          rettifiche  di  valore  delle   quote   sono   ammesse   in
          deduzione    dal  reddito    per l'importo   che eccede   i
          maggiori    valori  iscritti  in  bilancio  che  non  hanno
          concorso  a  formare il reddito. Per la  determinazione dei
          proventi   derivanti   dalle partecipazioni   ai  fondi  si
          applica  il  comma  4-bis,    dell'art. 42, del testo unico
          delle imposte  sui  redditi, approvato  con   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
            5.     Contestualmente     alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei redditi propri, la societa' di  gestione
          presenta  la  dichiarazione  del  risultato    di  gestione
          conseguito   nell'anno   precedente da   ciascun  fondo  da
          essa gestito indicando,  altresi', i dati necessari  per la
          determinazione   dell'imposta      sostitutiva  dovuta.  La
          dichiarazione e' resa  su apposito  modulo approvato    con
          decreto      del   Ministro     delle  finanze.     Per  la
          liquidazione,    l'accertamento,    la  riscossione,     le
          sanzioni,  i  rimborsi   ed il contenzioso si  applicano le
          disposizioni previste per le imposte sui redditi".
            - Si riporta il testo dell'art.  11-bis del  decretolegge
          n.  512  del  1983,  come da ultimo modificato dal presente
          decreto:
            "Art. 11-bis. - 1. I  Fondi comuni esteri di investimento
          mobiliare autorizzati al collocamento  nel territorio dello
          Stato  ai sensi del decreto-legge 6  giugno 1956,  n.  476,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  luglio 1956,
          n.  786,  e    successive modificazioni, non sono  soggetti
          alle  imposte   sui redditi.   Le   ritenute operate    sui
          redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si
          applicano  la   ritenuta prevista  dal comma  2,  dell'art.
          26,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  del  29
          settembre 1973,  n. 600,  sugli interessi ed altri proventi
          dei  conti correnti bancari, a condizione che  la  giacenza
          media    annua   non   sia   superiore   al 5   per   cento
          dell'attivo medio  gestito, nonche' le  ritenute del  12,50
          per  cento previste dai commi  3 e 3-bis, dell'art. 26, del
          predetto decreto n.    600  del  1973,    e  dal  comma  1,
          dell'art. 10-ter,  della legge 23 marzo 1983, n. 77.
            2.  Sulla parte   del risultato della gestione del  fondo
          maturato in ciascun  anno proporzionalmente  corrispondente
          alle  quote collocate nello  Stato, il  soggetto incaricato
          del collocamento  e' tenuto  a versare un ammontare pari al
          12,50 per  cento  del  risultato  medesimo  a  titolo    di
          imposta   sostitutiva.   Il  risultato  della  gestione  si
          determina sottraendo dal  valore del patrimonio netto   del
          fondo  alla  fine   dell'anno     al   lordo   dell'imposta
          sostitutiva  accantonata, aumentato  dei  rimborsi   e  dei
          proventi  eventualmente  distribuiti nell'anno e  diminuito
          delle  sottoscrizioni effettuate  nell'anno, il valore  del
          patrimonio netto  del  fondo  all'inizio dell'anno   e    i
          proventi  di  partecipazione ad  organismi di  investimento
          collettivo  del      risparmio   soggetti      ad   imposta
          sostitutiva,  nonche'  i proventi esenti e quelli  soggetti
          a ritenuta a titolo d'imposta.  Nel caso di fondi    comuni
          avviati    o   cessati   in corso   d'anno,  in  luogo  del
          patrimonio all'inizio dell'anno si assume    il  patrimonio
          alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio
          alla  fine dell'anno si assume il  patrimonio alla  data di
          cessazione del  fondo. L'imposta sostitutiva  e'    versata
          dal  soggetto  incaricato   del collocamento nel territorio
          dello Stato  al concessionario  della riscossione    ovvero
          alla    sezione   di   tesoreria   provinciale dello  Stato
          entro  il  28 febbraio dell'anno successivo.
            3. Il  risultato negativo della  gestione di un   periodo
          d'imposta,  risultante  dalla relativa  dichiarazione, puo'
          essere computato  in diminuzione   dal   risultato    della
          gestione    dei    periodi    d'imposta  successivi,    per
          l'intero importo   che   trova   in  essi    capienza,    o
          utilizzato,    in tutto   o  in  parte, dalla  societa'  di
          gestione  in diminuzione dal risultato di gestione di altri
          fondi da essa gestiti, a  partire dal   medesimo    periodo
          d'imposta  in   cui   e' maturato   il risultato  negativo,
          riconoscendo  il relativo  importo a  favore del fondo  che
          ha  maturato il risultato negativo. Con uno  o piu' decreti
          del    Ministro    delle    finanze   sono   stabilite   le
          condizioni  e  le modalita'   per   effettuare   l'utilizzo
          del   risultato   negativo  di gestione di cui  al presente
          comma, anche  nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso
          d'anno.
            4.  I   proventi derivanti   dalle   partecipazioni    ai
          fondi,    tranne  quelle assunte nell'esercizio di  imprese
          commerciali, non  concorrono  a    formare    il    reddito
          imponibile    dei    partecipanti.   I   proventi derivanti
          dalle  partecipazioni  assunte nell'esercizio  di   imprese
          commerciali,  anche se  iscritti in bilancio, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio in cui sono  percepiti  e
          sui   proventi   percepiti  e'  riconosciuto    un  credito
          d'imposta pari  al 15 per cento   del  loro  importo.    Le
          rettifiche   di   valore   delle   quote  sono  ammesse  in
          deduzione   dal reddito   per l'importo    che  eccede    i
          maggiori    valori  iscritti  in  bilancio  che  non  hanno
          concorso a formare il reddito. Per la   determinazione  dei
          proventi    derivanti    dalle partecipazioni   ai fondi si
          applica il comma 4-bis,   dell'art.  42,  del  testo  unico
          delle  imposte   sui  redditi, approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
            5.    Contestualmente    alla     presentazione     della
          dichiarazione    dei  redditi propri il soggetto incaricato
          del collocamento nel territorio dello  Stato   presenta  la
          dichiarazione    del    risultato  di   gestione imponibile
          conseguito   nell'anno    precedente    da  ciascun   fondo
          indicando,  altresi',    i   dati    necessari   per     la
          determinazione    dell'imposta   sostitutiva   dovuta.   La
          dichiarazione e' resa su apposito  modulo    approvato  con
          decreto      del  Ministro     delle    finanze.  Per    la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le  sanzioni,
          i  rimborsi  ed    il    contenzioso  si    applicano    le
          disposizioni previste  per  le imposte sui redditi.
            6.   Il  soggetto    incaricato  del    collocamento  nel
          territorio  dello  Stato provvede altresi' agli adempimenti
          stabiliti dagli articoli 7 e 9,  con riferimento  al valore
          dei titoli  collocati nel  territorio dello Stato  ed  alle
          operazioni ivi effettuate".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    4  del  decreto
          legislativo  n. 239 del 1996, come da ultimo modificato dal
          presente decreto:
            "Art.  4  (Disposizioni    in  tema  di  versamento,   di
          accertamento  e  di  sanzioni).  -  1.  I soggetti di   cui
          all'art. 2, comma 2,  provvedono  al  versamento    diretto
          dell'imposta    sostitutiva risultante   dal  saldo mensile
          del  conto unico di   cui all'art. 3,  al    concessionario
          della  riscossione ovvero   presso la sezione di  tesoreria
          provinciale dello Stato, competenti  in ragione   del  loro
          domicilio fiscale,  entro il quindicesimo  giorno del  mese
          successivo  a   quello di   riferimento.   Entro il termine
          previsto dal quarto comma dell'art.   9,  del  decreto  del
          Presidente    della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600,
          per la presentazione  della  dichiarazione   dei  sostituti
          di    imposta,    gli  stessi  soggetti   devono comunicare
          all'Amministrazione   finanziaria i  dati  concernenti    i
          versamenti    relativi all'anno   solare precedente, con le
          modalita'  previste con decreto del Ministro  delle finanze
          da pubblicarsi nella  Gazzetta Ufficiale entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
            2. I soggetti di cui all'art. 2,  comma  1,  che  abbiano
          percepito  nel  periodo d'imposta interessi, premi ed altri
          frutti delle obbligazioni e titoli  similari ivi  indicati,
          sui quali  non sia  stata applicata  l'imposta  sostitutiva
          ai  sensi  degli    articoli  2  e 3, devono indicare nella
          dichiarazione annuale    dei  redditi    la  parte    degli
          interessi,  premi  ed altri frutti maturati  nel periodo di
          possesso ed incassati, in  modo  esplicito   o   implicito,
          nel    relativo   periodo   d'imposta, versando   l'imposta
          sostitutiva  con  le  modalita'  e  nei   termini  previsti
          per  il    versamento  a  saldo delle imposte   sui redditi
          dovute in base alla dichiarazione.
            3.   Per     la    liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione,      le  sanzioni,    i    rimborsi    e    il
          contenzioso   in   materia   di   imposta sostitutiva    si
          applicano  le    disposizioni    previste   in materia   di
          imposte sui redditi.
            4.  La  violazione   dell'obbligo di comunicazione di cui
          al comma 1, e' punita  con la sanzione   amministrativa  da
          lire quattro  milioni a lire quaranta milioni.
            5.   Nel  caso  in  cui  gli  uffici  accertino  che  gli
          intermediari di cui al comma  2, dell'art. 2, non   abbiano
          applicato in tutto  o in parte l'imposta  sostitutiva sugli
          interessi,    premi ed   altri frutti,   al pagamento della
          stessa nonche' degli   interessi  di  cui  all'art.  9  del
          decreto  del    Presidente  della Repubblica   29 settembre
          1973,  n. 602, sono tenuti in solido sia    l'intermediario
          che  il  contribuente, ferma restando  l'applicazione delle
          sanzioni   previste dal   comma 4,    nei  confronti  degli
          intermediari medesimi".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    8  del  decreto
          legislativo  n. 239 del 1996, come da ultimo modificato dal
          presente decreto:
            "Art.    8     (Conservazione    delle    evidenze      e
          comunicazione  all'Amministrazione   finanziaria). -  1. La
          banca o  la societa'  di intermediazione mobiliare  di  cui
          all'art. 7,  comma 1,  deve tenere separata  evidenza   del
          complesso     delle   posizioni    relative  ai percipienti
          soggetti  all'imposta    sostitutiva  e   delle   posizioni
          relative  ai    soggetti per i quali   detta imposta non e'
          applicata ai sensi delle norme del presente    decreto.  Si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
            2.    La  banca    o  la    societa'   di intermediazione
          mobiliare di  cui all'art.  7,  comma 1,   e'   tenuta    a
          comunicare   all'Amministrazione finanziaria,  entro il  31
          marzo  ed il   30 settembre   di ogni    anno,  secondo  le
          modalita'   previste dal decreto di cui  all'art. 11, comma
          4,  gli  elementi  di  cui  all'art. 7,  comma  2,  lettera
          b),  con riferimento  ai  proventi   non assoggettati    ad
          imposta   sostitutiva percepiti    nel    semestre   solare
          precedente,   implicitamente   o esplicitamente:
               a) da soggetti non residenti;
            b)  da  soggetti  residenti,  limitatamente    a   quelli
          relativi a titoli detenuti all'estero.
            3.   Nei   casi      di  omessa,  incompleta  o  inesatta
          comunicazione di cui al comma 2, da parte della    banca  e
          della  societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma
          1,  si applica la sanzione amministrativa da  lire  quattro
          milioni a lire quaranta milioni.
            3-bis.  Le  disposizioni del presente   articolo e quelle
          dell'art. 7, non  si applicano  ai   proventi dei    titoli
          depositati  dalle   banche centrali,   aderenti al  sistema
          europeo   di banche   centrali  e    della  Banca  centrale
          europea,  presso la  Banca d'Italia e presso i soggetti che
          svolgono    l'attivita'   di   gestione   accentrata     di
          strumenti finanziari di cui alla parte  III, titolo II, del
          decreto  legislativo  24  febbraio   1998, n. 58,   recante
          testo   unico   delle      disposizioni   in   materia   di
          intermediazione   finanziaria, ai sensi degli  articoli 8 e
          21, della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
            -   Si  riporta     per  opportuna  conoscenza  il  testo
          dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo  n.  239  del
          1996, sopra richiamato:
            "Art.  7  (Procedura per la non applicazione dell'imposta
          sostitutiva nei  confronti dei  non residenti).  - 1.    Ai
          fini   dell'applicazione dell'art. 6,  comma 1, i  soggetti
          non residenti ivi  indicati devono depositare, direttamente
          o indirettamente,   i  titoli  presso  una  banca  o    una
          societa'   di intermediazione  mobiliare residente,  ovvero
          una stabile  organizzazione  in  Italia  di   banche  o  di
          societa'   di intermediazione   mobiliare non    residenti,
          che  intrattiene   rapporti diretti   in  via    telematica
          con  il  Ministero   delle  finanze   - Dipartimento  delle
          entrate.
             (Omissis)".