Art. 3
                         Esito accertamenti

  1.  Qualora  gli  accertamenti  disposti  ai sensi dell'articolo 2,
comma  7,  del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio 1998, n. 5, successivamente
pervenuti, abbiano evidenziato situazioni diverse da quelle assunte a
presupposto  della  decisione  emessa  dalle regioni e dalle province
autonome  di Trento e Bolzano in merito ai ricorsi di cui al medesimo
articolo  2,  e  tali  da  inficiarne  il  contenuto,  le  stesse  ne
dispongono la revoca e procedono all'adozione di una nuova decisione,
nel rispetto del principio del contraddittorio.
  A  tal  fine,  le  regioni  e  le  province  autonome  convocano il
produttore   interessato   con  le  modalita'  e  i  termini  di  cui
all'articolo 1, comma 2.
  2.  La  nuova  decisione di cui al comma 1 deve essere inserita nel
sistema informatico al fine del recepimento da parte dell'AIMA.
 
           Nota all'art. 3:
            -    Per  il   testo   del comma   7, dell'art.   2,  del
          decreto-legge  1 dicembre 1997, n. 411,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio 1998, n. 5, v. in
          nota all'art. 1.