Art. 3 Esito accertamenti 1. Qualora gli accertamenti disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, successivamente pervenuti, abbiano evidenziato situazioni diverse da quelle assunte a presupposto della decisione emessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in merito ai ricorsi di cui al medesimo articolo 2, e tali da inficiarne il contenuto, le stesse ne dispongono la revoca e procedono all'adozione di una nuova decisione, nel rispetto del principio del contraddittorio. A tal fine, le regioni e le province autonome convocano il produttore interessato con le modalita' e i termini di cui all'articolo 1, comma 2. 2. La nuova decisione di cui al comma 1 deve essere inserita nel sistema informatico al fine del recepimento da parte dell'AIMA.
Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 7, dell'art. 2, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, v. in nota all'art. 1.