Art. 4
            Omessa o ritardata presentazione dei ricorsi

  1.  Qualora  il  produttore non abbia presentato ricorso o lo abbia
presentato fuori dei termini di cui al decreto-legge 1 dicembre 1997,
n.  411,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998,
n.  5,  per  causa  a  lui  non  imputabile, le regioni e le province
autonome   di  Trento  e  Bolzano,  a  istanza  dell'interessato,  da
presentare  nel  termine di cui all'articolo 1, comma 2, provvedono a
convocare  il  produttore  per  l'adozione, in contraddittorio, della
relativa  decisione,  secondo  le  modalita' di cui al citato comma 2
dell'articolo 1.
  2.  Le  decisioni assunte in attuazione di quanto disposto al comma
1,  sono  inserite  a cura delle regioni e delle province autonome di
Trento  e Bolzano nel sistema informatico per il recepimento da parte
dell'AIMA.