Art. 4 Omessa o ritardata presentazione dei ricorsi 1. Qualora il produttore non abbia presentato ricorso o lo abbia presentato fuori dei termini di cui al decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per causa a lui non imputabile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a istanza dell'interessato, da presentare nel termine di cui all'articolo 1, comma 2, provvedono a convocare il produttore per l'adozione, in contraddittorio, della relativa decisione, secondo le modalita' di cui al citato comma 2 dell'articolo 1. 2. Le decisioni assunte in attuazione di quanto disposto al comma 1, sono inserite a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel sistema informatico per il recepimento da parte dell'AIMA.