Art. 5 Disposizioni finali 1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti alle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto deve essere effettuato secondo modalita' e termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 luglio 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto Regitrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 254
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo del comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (Disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario): "13. Le decisioni amininistrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati conplessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso e' stato accolto, il prelievo versato e' restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto delle normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive".