Art. 5
                         Disposizioni finali

  1.   L'inserimento  nel  sistema  informatico  delle  modificazioni
conseguenti  alle  decisioni  assunte  dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi del presente decreto deve
essere  effettuato  secondo  modalita'  e  termini  concordati tra il
Ministero  per  le  politiche  agricole,  l'AIMA  e  le  regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di
Trento  e  Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano,
in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
13,   del   decreto-legge  1  marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
  3.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 15 luglio 1999
                                               Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Regitrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1999
  Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 254
 
           Nota all'art. 5:
            -  Si  trascrive  il testo del   comma 13 dell'art. 1 del
          decreto-legge 1 marzo    1999,  n.  43,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla    legge 27 aprile    1999,  n.   118
          (Disposizioni     urgenti        per     il         settore
          lattierocaseario):
            "13.  Le    decisioni  amininistrative  o giurisdizionali
          concernenti i ricorsi in  materia,  notificate    oltre  il
          trentesimo  giorno precedente la    scadenza  del   termine
          fissato     per   l'effettuazione      delle  compensazioni
          previste  dal presente articolo, non  producono effetti sui
          risultati  conplessivi    delle compensazioni   stesse, che
          restano fermi nei  confronti  dei  produttori  estranei  ai
          procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il
          cui  ricorso  e'  stato  accolto,  il prelievo   versato e'
          restituito per  la  parte non  dovuta, con   gli  interessi
          legali  nel  rispetto delle  normativa vigente.  I relativi
          saldi   contabili con   l'Unione  europea    sono  iscritti
          nella gestione finanziaria  dell'AIMA -  spese connesse  ad
          interventi   comunitari e sono ripianati con i proventi dei
          prelievi dovuti e con i prelievi e  relativi      interessi
          legali       recuperati      in      conseguenza      delle
          determinazioni    e      delle    pronunce       favorevoli
          all'amministrazione divenute definitive".