Art. 12. 1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento: a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo; b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria; c) gli oggetti di antiquariato; d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale; e) gli strumenti ed apparecchi scientifici; f) le monete; g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'articolo 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima: h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; i) i residui di lavorazione; l) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio. 2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente. 3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.
Nota all'art. 12: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 128 cosi' recita: "Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.