Art. 12.
  1. Non sono  soggetti all'obbligo del marchio  di identificazione e
dell'indicazione  del  titolo  ma  devono  essere  garantiti  con  le
modalita' che saranno stabilite dal regolamento:
    a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
  b) i semilavorati ed i lavori  in metalli preziosi e loro leghe per
odontoiatria;
    c) gli oggetti di antiquariato;
  d) i  semilavorati e  le loro  leghe, oggetti  e strumenti  per uso
industriale;
    e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
    f) le monete;
  g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca,
che,  in   luogo  del   marchio  di   cui  all'articolo   8,  saranno
contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima:
  h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali;
    i) i residui di lavorazione;
  l) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.
  2. La  prova di  oggetto usato deve  essere data  dalla descrizione
dell'oggetto  riportata   nel  registro  delle   operazioni  previsto
dall'articolo 128 del testo unico  delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  dalla
corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.
  3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera
c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti
e degli esperti, presso le camere di commercio.
 
           Nota all'art. 12:
            -  Il    regio  decreto  18  giugno    1931, n. 773, reca
          approvazione del testo   unico delle   leggi   di  pubblica
          sicurezza.  L'art. 128  cosi' recita:
            "Art.   128   (art.   129   testo   unico   1926).   -  I
          fabbricanti,  i commercianti,  gli  esercenti  e  le  altre
          persone  indicate  negli articoli 126  e 127   non  possono
          compiere operazioni  se non  con le persone provviste della
          carta   di      identita'  di  altro  documento  munito  di
          fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
            Essi  devono  tenere  un  registro delle  operazioni  che
          compiono  giornalmente,  in     cui  sono     annotate   le
          generalita'   di coloro  con i quali  le operazioni  stesse
          sono compiute   e   le altre   indicazioni  prescritte  dal
          regolamento.
            Tale   registro deve  essere  esibito agli  ufficiali  ed
          agenti  di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
            Le persone che  compiono  operazioni  con  gli  esercenti
          sopraindicati,   sono   tenute   a  dimostrare  la  propria
          identita' nei modi prescritti.
            L'esercente, che  ha comprato cose   preziose,  non  puo'
          alterarle o alienarle se non  dieci giorni dopo l'acquisto,
          tranne    che  si tratti di   oggetti comprati   presso   i
          fondachieri  o  i fabbricanti  ovvero all'asta pubblica.