Art. 15.
  1. E' fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi
ed in carati,  e comunque di imprimere altre  indicazioni che possano
ingenerare equivoci,  sugli oggetti  di metalli differenti  da quelli
preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.
  2. Le  indicazioni del titolo  ed il marchio sono  obbligatorie per
gli oggetti costituiti  in parte di metalli preziosi, ed  in parte di
sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono
essere  apposte sigle  od iscrizioni  atte ad  identificarli, secondo
quanto stabilito dal regolamento.
  3.  Lo  stesso  obbligo  di  cui  al  comma  2  sussiste  nei  casi
particolari,  precisati  dal  regolamento,   di  oggetti  in  metalli
preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine
tecnico,  richiedano introduzione,  nel loro  interno, di  mastice od
altre  sostanze   non  preziose,  in   deroga  al  disposto   di  cui
all'articolo 8.
  4.  Per  tali  oggetti  il  regolamento  stabilisce,  altresi',  le
modalita'  con   cui  le  sostanze  estranee   devono  essere,  anche
quantitativamente, identificate.