Art. 19.
  1. Allo  scopo di  garantire la  conformita' alle  disposizioni del
presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
  2. A  tal fine il  fabbricante o il  suo mandatario ha  facolta' di
richiedere apposita  certificazione rilasciata  da un  laboratorio di
cui  all'articolo  18,  oppure  da  un  organismo  di  certificazione
accreditato  a livello  comunitario in  base alle  normative tecniche
vigenti  che  risulti  rivolto  al  settore  produttivo  dei  metalli
preziosi.
  3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione
di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento.
  4. Ai sensi  del presente articolo i laboratori e  gli organismi di
certificazione   svolgono   periodicamente  presso   il   fabbricante
controlli sugli oggetti  pronti per la vendita. Le  modalita' di tali
controlli, mediante  prelievi di  campioni di  oggetti ed  i relativi
esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.