Art. 19. 1. Allo scopo di garantire la conformita' alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive. 2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facolta' di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi. 3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento. 4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalita' di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.