Art. 2.
  1. I  metalli preziosi e le  loro leghe devono portare  impresso il
titolo   in  millesimi   del  fino   contenuto  ed   il  marchio   di
identificazione, secondo quanto prescritto  dalle norme contenute nei
successivi articoli.
  2. E' vietato l'uso di  marchi di identificazione diversi da quelli
stabiliti dal presente decreto.