Art. 20.
  1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il
personale  delle camere  di commercio,  durante l'espletamento  e nei
limiti  del  servizio per  l'applicazione  delle  norme del  presente
decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
  2. Per l'identificazione, il  personale suddetto deve essere dotato
di una speciale tessera munita  di fotografia rilasciata dalla camera
di commercio di appartenenza.
 
           Nota all'art. 20:
             - L'art. 57 del codice di procedura penale cosi' recita:
            "Art.  57  (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
          1. Salve le disposizioni  delle    leggi   speciali,   sono
          ufficiali   di  polizia giudiziaria:
            a)   i   dirigenti,   i   commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti e gli altri  appartenenti  alla polizia   di
          Stato  ai quali  l'ordinamento dell'amministrazione   della
          pubblica  sicurezza   riconosce   tale qualita';
            b)    gli    ufficiali  superiori    e    inferiori   e i
          sottufficiali  dei carabinieri, della guardia  di  finanza,
          degli  agenti  di  custodia e del corpo   forestale   dello
          Stato   nonche'   gli   altri appartenenti   alle  predette
          forze di  polizia ai  quali l'ordinamento  delle rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita';
            c)    il sindaco   dei   comuni ove   non abbia  sede  un
          ufficio    della  polizia  di  Stato  ovvero  un    comando
          dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
             2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
            a)    il personale   della   polizia di   Stato  al quale
          l'ordinamento dell'amministrazione      della      pubblica
          sicurezza   riconosce   tale qualita';
            b)  i  carabinieri,  le guardie di finanza, gli agenti di
          custodia, le guardie     forestali      e,      nell'ambito
          territoriale      dell'ente     di appartenenza, le guardie
          delle province e dei comuni  quando sono in servizio.
            3. Sono   altresi'  ufficiali    e  agenti    di  polizia
          giudiziaria, nei limiti  del  servizio cui  sono  destinate
          e  secondo  le  rispettive attribuzioni,  le  persone  alle
          quali   le   leggi   e   i   regolamenti  attribuiscono  le
          funzioni previste dall'art. 55.