Art. 25.
  1. Salva  l'applicazione delle maggiori pene  stabilite dalle leggi
vigenti qualora il  fatto costituisca reato, per  le violazioni delle
norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni:
  a) chiunque produce, importa e  pone in commercio o detiene materie
prime   ed  oggetti   di   metalli  preziosi   senza  aver   ottenuto
l'assegnazione del marchio,  ovvero usa marchi assegnati  ad altri ad
eccezione di quanto  previsto all'articolo 17, ovvero  usa marchi non
assegnati o  scaduti o  ritirati o annullati  e' punito  con sanzione
amministrativa da  L. 300.000 a  L. 3.000.000. La stessa  sanzione si
applica  anche a  chi  pone in  commercio o  detiene  per la  vendita
materie  prime ed  oggetti di  metalli preziosi  privi di  marchio di
identificazione o  di titolo, ovvero  muniti di marchi  illeggibili e
diversi da quelli legali;
  b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il
cui titolo risulti inferiore a  quello legale impresso, e' punito con
sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000;
  c)  chiunque pone  in commercio  o detiene  per la  vendita materie
prime od oggetti di metallo  prezioso il cui titolo risulti inferiore
a quello legale impresso, e' punito con la sanzione amministrativa da
L. 150.000 a L.  1.500.000, salvo che dimostri che egli  non ne e' il
produttore  e  che   gli  oggetti  non  presentano   alcun  segno  di
alterazione;
  d) chiunque  fabbrica, pone in  commercio o detiene per  la vendita
oggetti di  metalli comuni con  impresso un titolo, anche  diverso da
quelli  previsti   dal  presente  decreto,  oppure   con  indicazioni
letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal
presente  decreto, e'  punito con  la sanzione  amministrativa da  L.
60.000 a L. 600.000;
  e) chiunque smarrisce uno o piu' marchi di identificazione e non ne
fa  immediata denuncia  alla camera  di  commercio e'  punito con  la
sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.
  2. La  sanzione di cui al  comma 1, lettera d)  si applica altresi'
nei casi  di inosservanza  alle disposizioni  di cui  all'articolo 8,
commi 6,  7, 8,  9 e  10, all'articolo 9,  all'articolo 11,  comma 4,
all'articolo  15, all'articolo  24, commi  3 e  4, nonche'  di quelle
stabilite dal regolamento.
  3.  Copia del  rapporto  concernente taluna  delle violazioni  alle
disposizioni del presente decreto e' trasmessa al Questore.