Art. 29. 1. Fino al prodursi dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, le funzioni conferite alle camere di commercio con il presente decreto continuano ad essere esercitate dagli uffici metrici provinciali.
Nota all'art. 29: - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12, articoli 20 e 50 vedi note alle premesse.