Art. 29.
  1. Fino al  prodursi dell'efficacia del decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri  attuativo del  decreto legislativo  31 marzo
1998, n. 112, articoli 20 e  50, le funzioni conferite alle camere di
commercio  con il  presente decreto  continuano ad  essere esercitate
dagli uffici metrici provinciali.
 
           Nota all'art. 29:
            -  Per  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 12,
          articoli 20 e 50 vedi note alle premesse.