Art. 8.
  1. Le caratteristiche del  marchio di identificazione sono indicate
nel regolamento.
  2.  Nell'impronta del  marchio  sono contenuti  il  numero atto  ad
identificare il produttore od importatore  e la sigla della provincia
dove questi risiede.
  3.  Il   numero  caratteristico   da  riprodurre  sul   marchio  di
identificazione e' assegnato dalla camera di commercio competente.
  4. La cifra  indicante il titolo dei metalli  preziosi, espressa in
millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e
dimensioni sono indicate nel regolamento.
  5. Per  le materie  prime e  gli oggetti di  platino e  di palladio
l'impronta  del  titolo  deve essere,  rispettivamente,  seguita  dai
simboli Pt e Pd.
  6. I marchi  di identificazione e le indicazioni  dei titoli devono
essere impressi su parte principale dell'oggetto.
  7.  Per gli  oggetti che  non consentono  una diretta  marchiatura,
questa sara' impressa su  piastrina dello stesso metallo dell'oggetto
e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo.
  8.  Gli  oggetti di  fabbricazione  mista  di  due o  piu'  metalli
preziosi  devono portare,  quando  cio'  sia tecnicamente  possibile,
l'impronta del  titolo su  ciascuno dei  metalli componenti;  in caso
contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.
  9. Gli oggetti  costituiti da piu' parti  smontabili, non vincolate
da  saldature,  devono  portare   il  marchio  di  identificazione  e
l'impronta del  titolo su  ciascuna di tali  parti, con  le eccezioni
che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento.
  10. Salvo  i casi  previsti dall'articolo 15,  e' fatto  divieto di
introdurre, all'interno degli oggetti,  metalli non preziosi, mastice
ed altre sostanze.