Art. 8. 1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento. 2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede. 3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione e' assegnato dalla camera di commercio competente. 4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento. 5. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd. 6. I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto. 7. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sara' impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo. 8. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli preziosi devono portare, quando cio' sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente. 9. Gli oggetti costituiti da piu' parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento. 10. Salvo i casi previsti dall'articolo 15, e' fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.