Art. 2. Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292 del decreto lesislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle quali l'Istituto si uniforma. 2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6. 3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze. 4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le universita' e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea. 5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 292 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 292 (Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica). - 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. 2. La biblioteca svolge le seguenti attivita': a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didatticopedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione; b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola. 3. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri. 4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintendente al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. 6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attivita' e le relative spese: autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti: adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno. 8. Il presidente ha la legale rappresentanza della bliblioteca. 9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione".