Art. 2. 
  Trasformazione della biblioteca  di  documentazione  pedagogica  in
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e  la  ricerca
educativa. 
  1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui  all'articolo
292 del decreto lesislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e  la  ricerca
educativa. L'Istituto e'  sottoposto  alla  vigilanza  del  ministero
della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione  con
propria direttiva individua  le  proprieta'  strategiche  alle  quali
l'Istituto si uniforma. 
  2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di  diritto  pubblico
ed autonomia amministrativa, ed e'  dotato  di  autonomia  contabile,
patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come  definita
dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6. 
  3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti
svolti dalla biblioteca di documentazione  pedagogica,  con  sede  in
Firenze. 
  4. L'Istituto,  in  collegamento  con  gli  istituti  regionali  di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), cura  lo
sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle  esperienze
di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e
internazionale oltre che alla creazione  di  servizi  e  materiali  a
sostegno dell'attivita' didattica e del processo di autonomia; rileva
i bisogni formativi  con  riferimento  ai  risultati  della  ricerca;
sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo  sviluppo
dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza  coerenti
progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le universita' e  con
gli  organismi  formativi  nazionali  e  internazionali,  curando  la
diffusione dei relativi risultati; collabora con il  Ministero  della
pubblica istruzione per la gestione  dei  programmi  e  dei  progetti
della Unione europea. 
  5.  L'Istituto  cura  lo  sviluppo  delle  attivita'  di  raccolta,
elaborazione, valorizzazione  e  diffusione  dell'informazione  e  di
produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica
e  dell'autonomia;  sostiene  lo  sviluppo  e  la  diffusione   delle
tecnologie   dell'informazione,   della   documentazione   e    della
comunicazione nelle scuole; cura  la  valorizzazione  del  patrimonio
bibliografico  e  documentario  gia'  appartenente  alla   biblioteca
pedagogica nazionale  e  lo  sviluppo  di  un  settore  bibliotecario
interno funzionale alla creazione di banche dati. 
 
           Nota all'art. 2: 
            - Si riporta il testo dell'art. 292  del  citato  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 
            "Art. 292  (Istituzione  e  organi  della  biblioteca  di
          documentazione  pedagogica).  -   1.   La   biblioteca   di
          documentazione pedagogica, istituita a  norma  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con
          sede in  Firenze,  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico ed autonomia amministrativa. 
             2. La biblioteca svolge le seguenti attivita': 
            a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale
          bibliografico e di  documentazione  didatticopedagogica  in
          collaborazione con gli istituti 
          regionali e con il Centro europeo dell'educazione; 
            b) sviluppo e funzionamento della  biblioteca  pedagogica
          nazionale a servizio delle istituzioni  e  degli  studiosi,
          oltre che del personale della scuola. 
            3. La biblioteca  e'  retta  da  un  consiglio  direttivo
          formato  da  esperti,  che  e'  nominato  con  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione  e  composto  da  undici
          membri, dei quali: 
            a) cinque eletti dai presidenti degli istituti  regionali
          e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; 
            b) tre scelti dal Ministro della pubblica  istruzione  su
          sei  nominativi  proposti  dal  Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; 
            c) uno scelto dal Ministro della pubblica  istruzione  su
          due nominativi proposti dal Consiglio 
          nazionale per i beni culturali e ambientali; 
            d) due docenti universitari ordinari o associati,  scelti
          dal  Ministro  della   pubblica   istruzione   su   quattro
          nominativi proposti dal Consiglio  universitario  nazionale
          al di fuori dei propri membri. 
            4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i  membri
          scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 
            5.  Il  direttore  della  biblioteca  di   documentazione
          pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni
          proprie del segretario, sovrintendente al funzionamento dei
          vari servizi e delle eventuali sezioni in cui  si  articola
          la biblioteca e partecipa,  senza  diritto  di  voto,  alle
          riunioni del consiglio direttivo. 
            6. I componenti del consiglio direttivo durano in  carica
          per  cinque  anni  e  possono  farne  parte  per  un  altro
          quinquennio. 
            7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo
          e il conto consuntivo,  il  programma  di  attivita'  e  le
          relative spese: autorizza la  stipula  di  contratti  e  di
          convenzioni con universita'  e  con  enti,  istituzioni  ed
          esperti: adotta ogni altra deliberazione occorrente per  il
          funzionamento della biblioteca  e  delibera  circa  il  suo
          ordinamento interno. 
            8.  Il  presidente  ha  la  legale  rappresentanza  della
          bliblioteca. 
             9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
            10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi  dell'opera  di
          ispettori tecnici, facendone richiesta al  Ministero  della
          pubblica istruzione".