Art. 3. 
          Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni 
  1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti  ciascuno  da
un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile  per
un altro triennio, costituito da un Presidente e  quattro  componenti
nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  della
pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi  di  controllo  della
gestione  amministrativa  e  contabile  e  di  organi  di  consulenza
scientifica, disciplinati a norma del comma 2. 
  2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo su proposta  del  Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e del Ministro  per  la
funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge  23
agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
  a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1
e 2; 
  b) la durata, le modalita' della costituzione e le competenze degli
organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli
organi di consulenza scientifica; 
  c) la dotazione  organica  di  personale  amministrativo,  tecnico,
specialistico e di ricerca  e  le  modalita'  del  suo  reclutamento,
prevedendo una specifica valutazione delle competenze  relative  agli
ambiti di attivita' degli istituti acquisite presso il Centro europeo
dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica; 
  d) la  dotazione  massima  di  personale  amministrativo,  tecnico,
specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire  mediante
comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e
contratti di ricerca, nonche' i criteri e le modalita'  di  selezione
di tale personale; 
  e) le  modalita'  di  conferimento  di  incarichi  a  personale  di
ricerca,  tecnico  e  specialistico  non  appartenente  alla   Unione
europea; 
  f)  le  modalita'  di  tasferimento  delle  risorse   appositamente
iscritte nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
istruzione, comprensive degli oneri per  il  personale  di  cui  alla
lettera c); 
  g) le modalita' di associazione alle attivita'  degli  Istituti  da
parte di enti di ricerca, nonche' le modalita' di  conferimento  agli
stessi enti di incarichi per studi e ricerche. 
  3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni
che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. 
  4. Il compenso da corrispondere ai componenti  degli  organi  degli
istituti e' determinato  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione di concerto  col  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica. 
  5. Gli istituti di cui agli articoli  1  e  2  provvedono  ai  loro
compiti con: 
    a) redditi del patrimonio; 
    b) contributi ordinari dello Stato; 
    c) eventuali contributi straordinari dello Stato; 
    d) eventuali proventi della gestione delle attivita'; 
  e) eventuali contributi ed assegnazioni, da  parte  di  soggetti  o
enti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
  f) eventuali  altre  entrate,  anche  derivanti  dall'esercizio  di
attivita' commerciali coerenti con le finalita' degli istituti. 
  6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento  gli  organi  di
amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2  deliberano
i rispettivi regolamenti  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita' nel rispetto  dei  principi  dell'ordinamento  contabile
degli enti  pubblici.  Il  regolamento  disciplina  i  criteri  della
gestione,  le   relative   procedure   amministrativo   contabili   e
finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da  assicurare  la
rapidita' e l'efficienza nella erogazione della spesa e  il  rispetto
dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta
di conti  di  sola  cassa.  Il  regolamento  disciplina  altresi'  le
procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza
e   sui   risultati   di   gestione   complessiva   dell'Istituto   e
l'amministrazione del patrimonio.  Il  regolamento  e'  trasmesso  al
Ministro della pubblica istruzione e  al  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  che,  nel  termine  di
sessanta giorni esercitano il controllo di legittimita' e  di  merito
nella forma della  richiesta  motivata  di  riesame.  In  assenza  di
rilievi, trascorso il suddetto termine, il  regolamento  e'  adottato
dall'organo di amministrazione. 
  7. Agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre  1984,  n.  720,  e  gli
articoli 25 e 30 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Si applica altresi'  l'articolo  29,  comma  9,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
  8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'articolo  19
della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
           Note all'art. 3: 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          legge o di atti aventi forza di legge, sempre che non 
          si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge". 
            - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 reca: "Istituzione del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici". 
            - Si riporta il testo degli articoli 25 e 30 della  legge
          5  agosto  1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme   di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): 
            "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).
          - Ai comuni alle province e  relative  aziende,  nonche'  a
          tutti  gli  enti  pubblici  non  economici  compresi  nella
          tabella  A  allegata  alla   presente   legge,   a   quelli
          determinati  ai  sensi  dell'ultimo  comma   del   presente
          articolo, gli enti ospedalieri, sino  all'attuazione  delle
          apposite norme contenute nella legge di riforma  sanitaria,
          alle aziende autonome dello Stato, agli  enti  portuali  ed
          all'ENEL e' fatto obbligo, entro un anno dalla  entrata  in
          vigore della presente legge, di adeguare il  sistema  della
          contabilita' ed i relativi  bilanci  a  quello  annuale  di
          competenza  e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo   alla
          esposizione della spesa sulla  base  della  classificazione
          economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,  gli
          introiti in relazione alla  provenienza  degli  stessi,  al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico. 
            La  predetta  tabella  A  potra'  essere  modificata  con
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica. 
            Per l'ENEL e le aziende di servizi  che  dipendono  dagli
          enti territoriali, l'obbligo  di  cui  al  primo  comma  si
          riferisce solo alle previsioni e ai  consuntivi  di  cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'. 
            Gli enti territoriali  presentano  in  allegato  ai  loro
          bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che  da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. 
            Ai fini della formulazione dei  conti  pluriennali  della
          finanza pubblica e' fatto  obbligo  agli  enti  di  cui  al
          presente  articolo  di  fornire  al  Ministro  del   tesoro
          informazioni su prevedibili flussi delle  entrate  e  delle
          spese per gli anni considerati  nel  bilancio  pluriennale,
          ove  questi  non  risultino  gia'  dai  conti   pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative. 
            Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
          Ministri del tesoro e del bilancio e  della  programmazione
          economica, con proprio decreto, individua gli  organismi  e
          gli enti anche di natura  economica  che  gestiscono  fondi
          direttamente  o  indirettamente  interessanti  la   finanza
          pubblica,  con  eccezione  degli  enti  di  gestione  delle
          partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai
          quali si applicano le disposizioni del  presente  articolo.
          Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo  comma  si
          riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in  termini
          di cassa". 
            "Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio
          di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento
          una  relazione  sulla  stima  del  fabbisogno  del  settore
          statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni
          gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria,
          nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno,  a  raffronto
          con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi   nell'anno
          precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'  indicati
          i criteri adottati per  la  formulazione  delle  previsioni
          relative ai capitoli di interessi  sui  titoli  del  debito
          pubblico. Entro la stessa data il Ministro del  bilancio  e
          della programmazione  economica  invia  al  Parlamento  una
          relazione contenente i  dati  sull'andamento  dell'economia
          nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per
          l'esercizio in corso. 
            2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il  Ministro
          del  tesoro  presenta  al  Parlamento  una  relazione   sui
          risultati conseguiti dalle gestioni di cassa  del  bilancio
          statale e  della  tesoreria,  rispettivamente,  nel  primo,
          secondo  e  terzo  bimestre   dell'anno   in   corso,   con
          correlativo aggiornamento della stima annuale. 
            3. Con le relazioni di cui ai commi l e  2,  il  Ministro
          del tesoro, presenta altresi' al  Parlamento  per  l'intero
          settore pubblico, costituito  dal  settore  statale,  dagli
          enti di cui all'art. 25 e dalle  regioni,  rispettivamente,
          la stima della previsione di cassa per l'anno in  corso,  i
          risultati riferiti ai trimestri di  cui  al  comma  2  e  i
          correlativi  aggiornamenti  della  stima  annua   predetta,
          sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
          e dell'espansione del credito interno. 
            4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il
          Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima
          sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al
          trimestre in corso. 
            5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
          lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli  elementi
          previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei
          bilanci che, entro i mesi  di  gennaio,  aprile,  luglio  e
          ottobre, i comuni e le province  debbono  trasmettere  alla
          rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25  al
          Ministero del tesoro. 
            6. In detti  prospetti  devono,  in  particolare,  essere
          evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti  effettuati
          nell'anno e nel trimestre precedente, anche  le  variazioni
          nelle attivita' finanziarie (in parti- colare nei  depositi
          presso la tesoreria e presso gli  istituti  di  credito)  e
          nell'indebitamento a breve e medio termine. 
            7. Le  regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio, maggio, agosto e novembre i  dati  di  cui  sopra
          aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme  dei
          comuni e delle unita'  sanitarie  locali,  unitamente  agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. 
            8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al  comma
          2,  il  Ministro  del   tesoro   comunica   al   Parlamento
          informazioni,  per   l'intero   settore   pubblico,   sulla
          consistenza   dei   residui   alla   fine    dell'esercizio
          precedente,  sulla  loro   struttura   per   esercizio   di
          provenienza e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo  di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale. 
            9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con  esclusione
          dell'ENEL e delle aziende  di  servizi  debbono  comunicare
          entro il  30  giugno  informazioni  sulla  consistenza  dei
          residui alla fine  dell'esercizio  precedente,  sulla  loro
          struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo  annuale
          del  loro   processo   di   smaltimento,   in   base   alla
          classificazione economica e funzionale. 
            10. I comuni, le province e le  unita'  sanitarie  locali
          trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle  regioni
          entro  il  15  giugno.  Queste  ultime   provvederanno   ad
          aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso  mese  di
          giugno al Ministero del tesoro  insieme  ai  dati  analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali. 
            11. Nessun versamento a carico del bilancio  dello  Stato
          puo' essere effettuato agli enti di cui all'art.  25  della
          presente  legge  ed   alle   regioni   se   non   risultano
          regolarmente adempiuti gli obblighi di  cui  ai  precedenti
          commi". 
            - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 9, della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza 
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
            "9. A  decorrere  dal  1  gennaio  1999  i  trasferimenti
          statali alle universita' continuano ad essere versati nelle
          rispettive  contabilita'  speciali  infruttifere  ad   esse
          intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale  dello
          Stato. Le entrate diverse  dai  trasferimenti  statali  non
          sono   riversate   nella   tesoreria   statale,   ma   sono
          prioritariamente utilizzate per i pagamenti". 
            - Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge  15
          marzo 1997, n. 59: 
            "Art. 19. - 1.  Sui  provvedimenti  di  attuazione  delle
          norme  previste   dal   presente   capo   aventi   riflessi
          sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico  dei
          pubblici  dipendenti   sono   sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative".