Art. 3. Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni 1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2. 2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2; b) la durata, le modalita' della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica; c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalita' del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attivita' degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica; d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonche' i criteri e le modalita' di selezione di tale personale; e) le modalita' di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea; f) le modalita' di tasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera c); g) le modalita' di associazione alle attivita' degli Istituti da parte di enti di ricerca, nonche' le modalita' di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche. 3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. 4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica. 5. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con: a) redditi del patrimonio; b) contributi ordinari dello Stato; c) eventuali contributi straordinari dello Stato; d) eventuali proventi della gestione delle attivita'; e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le finalita' degli istituti. 6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento e' trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento e' adottato dall'organo di amministrazione. 7. Agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica altresi' l'articolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di legge o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 reca: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici". - Si riporta il testo degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa". "Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso. 2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo bimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. 3. Con le relazioni di cui ai commi l e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno. 4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso. 5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro. 6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in parti- colare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. 7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. 8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali. 11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi". - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "9. A decorrere dal 1 gennaio 1999 i trasferimenti statali alle universita' continuano ad essere versati nelle rispettive contabilita' speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti". - Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".