Art. 4.
                 Museo della scienza e della tecnica
  1.  Il  Museo  nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n.
332,   sottoposto   alla   vigilanza  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  a  decorrere  dal  1  gennaio  2000  e' trasformato nella
"Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo
da  Vinci",  ed  acquista personalita' giuridica di diritto privato a
norma  degli  articoli  12 e seguenti del codice civile, alla data di
pubblicazione dello statuto.
  2.  Il  consiglio  di  amministrazione  del  Museo  nazionale della
scienza  e  della  tecnica  "Leonardo  da Vinci" adotta a maggioranza
assoluta,  entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  lo  Statuto  della  nuova fondazione, che e' sottoposto
all'approvazione  del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che
deve  intervenire  entro  sessanta  giorni  dalla sua ricezione ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di
amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo
consiglio  di  amministrazione successivo all'entrata in vigore dello
statuto della fondazione.
  3.  Ove  lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2,
il  Ministro  della  pubblica  istruzione  nomina  un commissario che
provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.
  4.  Lo  statuto  disciplina  i compiti e la struttura organizzativa
della  fondazione,  ne  individua  le  categorie di partecipanti, gli
organi  di  amministrazione  e  scientifici,  le modalita' della loro
elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita'
e  i  controlli  di  gestione  e  di  risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici
e  privati,  alle  persone fisiche e giuridiche che intendano dare il
loro  costruttivo  apporto alla vita della fondazione, facciano parte
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica e del
Ministero  dei  beni  culturali.  Le  successive delibere riguardanti
modifiche   statutarie,   lo   scioglimento  della  fondazione  e  la
devoluzione  del  patrimonio sono adottate con la procedura di cui al
comma 2.
  5.  Tra  le  finalita'  della  Fondazione  lo  statuto individua in
particolare:
  a)  la  diffusione  della  conoscenza  della cultura scientifica in
tutte  le  sue  manifestazioni,  implicazioni e interazioni con altri
settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della
scienza,  della  tecnica  e  della  tecnologia  ed  alle  prospettive
contemporanee e future;
  b)  la  conservazione,  il  reperimento,  la  valorizzazione  e  la
illustrazione  al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa,
delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica
e    della   tecnologia   con   riferimento   al   passato   e   alla
contemporaneita',  in  una  prospettiva di costante aggiornamento del
patrimonio museale.
  6.  Il  patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili e
immobili   di   proprieta'  dell'ente  pubblico  e  della  fondazione
preesistente, la quale e' incorporata a tutti gli effetti dalla nuova
fondazione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto
legislativo, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da
enti  o  privati  ad  incremento  del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse  all'espletamento  dei  propri  compiti,  la Fondazione puo'
disporre  del  proprio  patrimonio  nel  limite  del  20%  del valore
iscritto  nell'ultimo  bilancio approvato, con l'obbligo di procedere
alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio
di  amministrazione  uscente,  entro venti giorni dalla pubblicazione
del  presente  decreto legislativo procede alla designazione di uno o
piu'  esperti  iscritti  nel  registro  dei  consulenti  tecnici  del
tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi
si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.   La   relazione  sulla  stima  del  patrimonio  contiene  la
descrizione  delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del
valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
  7.  La  "Fondazione  nazionale  Museo della scienza e delle tecnica
Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con:
    a) i redditi del suo patrimonio;
    b) i contributi ordinari dello Stato;
  c)   eventuali  contributi  straordinari  dello  Stato  e  di  enti
pubblici;
    b) eventuali proventi della gestione delle attivita';
  e)   eventuali  contributi  ed  assegnazioni,  anche  a  titolo  di
sponsorizzazione,  da  parte  di  soggetti o enti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
  f)  eventuali  altre  entrate,  anche  derivanti  dall'esercizio di
attivita' commerciali coerenti con le finalita' della fondazione.
  8.  Ai  fini della determinazione del contributo statale da erogare
annualmente  alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui
all'articolo  3  della  legge  2 aprile 1958, n. 332, come modificate
dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.
  9.  La  Fondazione  e'  tenuta agli adempimenti contabili di cui al
decreto  legislativo  4  dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa
agli enti non commerciali.
  10.  I  rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal
Museo  della  scienza  e della tecnica di Milano sono trasferiti alla
Fondazione   e   sono   disciplinati   dal   codice  civile  e  dalla
contrattazione  collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione
del  primo  contratto  collettivo di lavoro al personale seguitano ad
applicarsi  i  contratti collettivi del comparto di appartenenza alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al
trattamento   di   fine   rapporto,  loro  derivanti  dall'anzianita'
raggiunta   anteriormente   alla  stipulazione  del  primo  contratto
collettivo.  Entro  tre  mesi  dalla stipulazione del primo contratto
collettivo  di  lavoro il personale puo' optare per la permanenza nel
pubblico   impiego  e  conseguentemente  viene  trasferito  ad  altra
amministrazione  ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni, con precedenza per la collocazione
nei  ruoli  dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni
culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.
 
           Note all'art. 4:
            -    La    legge    2    aprile    1958, n.   332   reca:
          "Attribuzione  della personalita'   giuridica di    diritto
          pubblico  all'Ente    per il   museo nazionale di scienza e
          tecnica ''Leonardo da Vinci'' in Milano".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile:
            "Art.    64   (Responsabilita'   del   consulente). -  Si
          applicano  al consulente   tecnico le   disposizioni    del
          codice  penale relative  ai periti.
            In    ogni caso,   il consulenre  tecnico che  incorre in
          colpa grave nell'esecuzione   degli atti   che  gli    sono
          richiesti,   e' punito  con l'arresto fino a  un anno o con
          l'ammenda fino  a lire venti milioni.  Si applica    l'art.
          35  del    codice  penale.  In    ogni  caso e'   dovuto il
          risarcimento dei danni causati alle parti".
            - Si riporta il testo dell'art. 3 della  legge  2  aprile
          1958, n. 332 (Attribuzione  della  personalita'   giuridica
          di   diritto  pubblico all'Ente per  il museo  nazionale di
          scienza  e tecnica  "Leonardo da Vinci" in Milano):
             "Art. 3. - Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
            a)  dal      capitale   iniziale      della   Fondazione,
          rappresentato    da  lire  750.000  investite  in titoli di
          Stato;
               b) dalle attrezzature attualmente esistenti;
            c)  dagli apporti  che per  via di  donazione,  cessioni,
          acquisti,  accantonamenti  per  qualunque  altro mezzo sono
          pervenuti e perverranno all'Ente dal  suo esercizio o    da
          terzi,    in  materiali  od    altri beni mobili ed in beni
          immobili.
             Inoltre per il normale funzionamento l'Ente si avvale:
            a)  di  un    contributo  dello  Stato   in   misura   da
          determinarsi  di  anno in anno con decreto del Ministro per
          la pubblica istruzione;
            b)  di un  contributo annuo   in danaro   a carico    del
          bilancio   del comune di Milano in misura da stabilirsi dal
          consiglio comunale;
               c) dei redditi della gestione;
            d)  dei  contributi,    delle  sovvenzioni,  nonche'  dei
          lasciti  e delle donazioni non  espressamente destinati per
          testamento  o  per    atto  di  donazione  ad  aumento  del
          patrimonio o ad erogazione obbligata.
            Alla  copertura  dell'onere  di  cui  alla lettera a) del
          secondo comma, derivante dall'applicazione  della  presente
          legge,  si  fara'  fronte  coi  normali  stanziamenti   sui
          capitali   del  bilancio  del    Ministero  della  pubblica
          istruzione".
            -  La  legge 2 maggio  1984, n.  105, reca: "Aumento  del
          contributo annuo dello Stato a favore del  Museo  nazionale
          della  scienza  e  della  tecnica  ''Leonardo da Vinci'' di
          Milano".
            - Il decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, reca:
          "Riordino della  disciplina  tributaria   degli   enti  non
          commerciali    e    delle  organizzazioni  non lucrative di
          utilita' sociale".
            -    Il    decreto  legislativo   3  febbraio   1993,  n.
          29,  reca:   "Razionalizzazione    della     organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".