Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) "codice della strada" il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e successive modificazioni, recante Nuovo codice della strada  e
per  "regolamento  di  attuazione  del  codice   della   strada"   il
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  Nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; 
  b) "Organi di polizia stradale" gli Organi di cui  all'articolo  12
del codice della strada; 
  c) "centro storico" la parte del centro abitato individuato in base
alle zone definite A)  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
  d) "zone a traffico limitato" le zone delimitate rispettivamente ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 54, e dell'articolo  7,  comma  9,
del codice della strada. 
 
           Note all'art. 2:
            -    Per  quanto   concerne il   decreto   legislativo n.
          285/1992 e  il decreto del Presidente  della Repubblica  n.
          495/1992  vedi nelle note alle premesse.
             - L'art. 12 del codice della strada e' il seguente:
            "Art.   12   (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale).   1.   L'espletamento dei servizi  di    polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
            a)    in    via   principale   alla specialita'   polizia
          stradale  della Polizia di Stato;
               b) alla Polizia di Stato;
               c) all'Arma dei carabinieri;
               d) al Corpo della guardia di finanza;
            e) ai   Corpi e   ai  servizi  di    polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
            f)  ai  funzionari del Ministero  dell'interno addetti al
          servizio di polizia stradale.
            2. L'espletamento dei servizi di  cui all'art. 11,  comma
          1,  lettere a) e  b), spetta  anche ai  rimanenti ufficiali
          e agenti  di polizia giudiziaria  indicati   nell'art.  57,
          commi  1  e  2, del  codice  di procedura penale.
            3.  La prevenzione  e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione   stradale e   la   tutela  e    il
          controllo  sull'uso   delle strade possono, inoltre, essere
          effettuati,   previo   superamento   di   un    esame    di
          qualificazione secondo quanto stabilito  dal regolamento di
          esecuzione:
            a)   dal   personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza  stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e    periferica  del  Ministero    dei     lavori
          pubblici,        della     Direzione     generale     della
          motorizzazione civile  e  dei    trasporti  in  concessione
          appartenente  al  Ministro  dei  trasporti  e dal personale
          dell'A.N.A.S.;
            b)  dal personale  degli uffici competenti in  materia di
          viabilita' delle  regioni,  delle  province  e dei  comuni,
          limitatamente  alle violazioni  commesse sulle   strade  di
          proprieta' degli  enti da  cui dipendono;
            c)  dai  dipendenti    dello Stato, delle province e  dei
          comuni aventi la   qualifica    o    le      funzioni    di
          cantoniere,   limitatamente  alle violazioni commesse sulle
          strade  o  sui  tratti  di  strade   affidate   alla   loro
          sorveglianza;
            d)    dal personale  delle Ferrovie  dello Stato  e delle
          ferrovie e tranvie   in    concessione,    che    espletano
          mansioni   ispettive  o  di vigilanza, nell'esercizio delle
          proprie   funzioni   e   limitatamente   alle    violazioni
          commesse     nell'ambito     dei   passaggi     a   livello
          dell'amministrazione di appartenenza;
            e)  dal    personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal Ministero dei  trasporti, nell'ambito delle
          aree di cui  all'art. 6, comma 7;
            f) dai  militari del Corpo  delle capitanerie di   porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
            4. La   scorta e l'attuazione   dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la marcia   delle   colonne   militari  spetta,
          inoltre,   agli   ufficiali, sottufficiali  e  militari  di
          truppa  delle Forze armate, appositamente qualificati   con
          specifico   attestato  rilasciato   dall'autorita' militare
          competente.
            5. I soggetti   indicati nel  presente  articolo,  quando
          non  siano  in uniforme, per espletare  i propri compiti di
          polizia stradale devono fare  uso  di  apposito     segnale
          distintivo,     conforme     al     modello  stabilito  nel
          regolamento".
            -  L'art.  2    del  decreto  del  Ministro  dei   lavori
          pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444, e' il seguente:
            "Art.    2    (Zone  territoriali   omogenee).   -   Sono
          considerate  zone territoriali omogenee, ai sensi  e    per
          gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
            a)  le   parti del territorio  interessate da agglomerati
          urbani che rivestono  carattere  storico,  artistico  o  di
          particolare   pregio embientale o da    porzioni  di  essi,
          comprese  le    aree circostanti, che possono  considerarsi
          parte   integrante,  per    tali    caratteristiche,  degli
          agglomerati stessi;
            b)   le parti  del territorio  totalmente o  parzialmente
          edificate,  diverse  dalle  zone  a):   si      considerano
          parzialmente  edificate  le zone in   cui   la   superficie
          coperta  degli  edifici  esistenti  non   sia inferiore  al
          12,5%  (un ottavo)  della superficie fondiaria della zona e
          nelle quali la densita' territoriale sia superiore  ad  1,5
          mc/mq;
            c)  le  parti  del territorio destinate a nuovi complessi
          insediativi, che  risultino    inedificate  o  nelle  quali
          l'edificazione  preesistente non   raggiunga  i  limiti  di
          superficie  e  densita'  di  cui   alla precedente  lettera
          b);
            d)    le  parti    del   territorio destinate   a   nuovi
          insediamenti     per  impianti  industriali   o   ad   essi
          assimilati;
            e)    le  parti    del    territorio destinate   ad   usi
          agricoli,   eslcuse quelle in cui    -  fermo  restando  il
          carattere  agricolo    delle  stesse - il     frazionamento
          delle      proprieta'    richieda      insediamenti      da
          considerare come zone c);
            f)  le  parti del territorio destinate ad attrezzature ed
          impianti di interesse generale".
            -  L'art.  3, comma   1,   n.   54, del   codice    della
          strada, e'  il seguente:
            "1.  Ai    fini delle   presenti norme le   denominazioni
          stradali  e di traffico hanno i seguenti significati:
             1)-53) (omissis);
            54)   zona   a   traffico   limitato:    area   in    cui
          l'accesso    e   la circolazione  veicolare  sono  limitati
          ad  ore  prestabilite  o  a particolari categorie di utenti
          e di veicoli".
            - L'art. 7, comma 9,  del  codice  della  strada,  e'  il
          seguente:
            "9.    I   comuni,   con    deliberazione  della  giunta,
          provvedono  a delimitare le  aree pedonali   e le zone    a
          traffico      limitato  tenendo  conto  degli  effetti  del
          traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla  salute,
          sull'ordine   pubblico, sul   patrimonio    ambientale    e
          culturale    e sul   territorio.   In caso   di  urgenza il
          provvedimento potra'  essere  adottato  con  ordinanza  del
          sindaco,    ancorche'    di  modifica  o integrazione della
          deliberazione della giunta.
            Analogamente  i  comuni  provvedono  a  delimitare  altre
          zone   di rilevanza urbanistica  nelle  quali    sussistono
          esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
          del comma 8.
            I    comuni    possono  subordinare   l'ingresso   o   la
          circolazione  dei veicoli a motore,  all'interno delle zone
          a  traffico limitato, anche al   pagamento di   una  somma.
          Con  direttiva    emanata dall'Ispettorato generale per  la
          circolazione e   la  sicurezza  stradale  entro    un  anno
          dall'entrata    in   vigore del   presente   codice,   sono
          individuate  le tipologie dei comuni che possono  avvalersi
          di tale facolta', nonche' le modalita' di  riscossione  del
          pagamento e le categorie dei veicoli esentati".