Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "codice della strada" il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante Nuovo codice della strada e per "regolamento di attuazione del codice della strada" il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; b) "Organi di polizia stradale" gli Organi di cui all'articolo 12 del codice della strada; c) "centro storico" la parte del centro abitato individuato in base alle zone definite A) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; d) "zone a traffico limitato" le zone delimitate rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 54, e dell'articolo 7, comma 9, del codice della strada.
Note all'art. 2: - Per quanto concerne il decreto legislativo n. 285/1992 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 vedi nelle note alle premesse. - L'art. 12 del codice della strada e' il seguente: "Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' polizia stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministro dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento". - L'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444, e' il seguente: "Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio embientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone a): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densita' di cui alla precedente lettera b); d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, eslcuse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprieta' richieda insediamenti da considerare come zone c); f) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale". - L'art. 3, comma 1, n. 54, del codice della strada, e' il seguente: "1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 1)-53) (omissis); 54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli". - L'art. 7, comma 9, del codice della strada, e' il seguente: "9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati".