Art. 5. 
                 Modalita' di esercizio dell'impianto 
  1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme  di
omologazione od approvazione, per le finalita'  per  cui  sono  stati
autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133-
bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo  2,
comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
  2. Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi
o banche dati. 
  3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi  di  polizia
stradale e devono essere nella disponibilita' degli  stessi.  Durante
il funzionamento degli impianti non e' necessaria la presenza  di  un
organo della polizia stradale. 
  4.  L'accertamento  delle  violazioni   rilevate,   come   previsto
dall'articolo 385 del regolamento di attuazione  del  codice  strada,
puo'  essere  effettuato  in  tempo  successivo  con  esonero   della
contestazione immediata.