Art. 5. Modalita' di esercizio dell'impianto 1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalita' per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati. 3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilita' degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non e' necessaria la presenza di un organo della polizia stradale. 4. L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del regolamento di attuazione del codice strada, puo' essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.