Art. 6. 
              Utilizzazione dei dati per altre finalita' 
  1.  I  dati  rilevati  possono  essere  utilizzati  anche  per   la
riscossione del pagamento della tariffa  stabilita  dall'articolo  7,
comma 9,  del  codice  della  strada.  Tale  utilizzo  e'  consentito
solamente ai comuni che si avvalgono della facolta' di subordinare al
pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione  dei  veicoli  a
motore all'interno delle zone a traffico limitato, nel rispetto delle
direttive a tal fine  emanate  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 
  2. Gli impianti di rilevazione possono essere altresi'  programmati
per la rilevazione di dati necessari al recupero delle  somme  dovute
in caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa. 
  3. I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per
studi, analisi e rilievi di traffico.