Art. 6. Utilizzazione dei dati per altre finalita' 1. I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada. Tale utilizzo e' consentito solamente ai comuni che si avvalgono della facolta' di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, nel rispetto delle direttive a tal fine emanate dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2. Gli impianti di rilevazione possono essere altresi' programmati per la rilevazione di dati necessari al recupero delle somme dovute in caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa. 3. I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.