(Accordo-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
   Le due Parti Contraenti faciliteranno la  cooperazione  nel  campo
editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di  pubblicazioni  e
la partecipazione a saloni, fiere  del  libro,  la  traduzione  e  la
pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.