(Accordo-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
  Le due Parti  Contraenti  si  impegnano  e  porre  allo  studio  le
condizioni nelle quali ciascuna di esse  potra'  assicurare,  su  una
base  di  reciprocita',  la  protezione  dei  diritti  d'autore   dei
cittadini  dell'altra   Parte,   in   conformita'   alle   rispettive
disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali che  mirano  e
proteggere tali diritti e cio', mediante lo scambio di informazioni e
di visite di esperti.