ARTICOLO 11 Le due Parti Contraenti si impegnano e porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potra' assicurare, su una base di reciprocita', la protezione dei diritti d'autore dei cittadini dell'altra Parte, in conformita' alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali che mirano e proteggere tali diritti e cio', mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.