ARTICOLO 12 Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le piu' rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico. Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonche' mediante la partecipazione a festivals e a manifestazioni artistiche di alto livello.