(Accordo-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
  Le due Parti Contraenti si impegnano  a  favorire,  sul  territorio
dell'altra  Parte,  l'organizzazione  di  esposizioni  fra  le   piu'
rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico. 
  Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione  nei  settori
della musica, della danza, del  teatro  e  del  cinema,  mediante  lo
scambio  di  informazioni  e  di   artisti,   nonche'   mediante   la
partecipazione a festivals e  a  manifestazioni  artistiche  di  alto
livello.