(Accordo-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
  Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di  informazioni.
di esperienze e di gruppi di giovani. 
  Esse favoriranno inoltre nel settore dello sport,  l'organizzazione
di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la  partecipazione
di universitari e di personalita' del mondo sportivo.