(Accordo-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
  Le due Parti  Contraenti  incoraggeranno  ed  intensificheranno  la
cooperazione fra i due Paesi nei  campi  scientifico,  tecnologico  e
della protezione ambientale, con  particolare  riguardo  si  seguenti
settori: 
-  sanita'  pubblica,  medicina  ed  organizzazione  ospedaliera;   -
agronomia; - agricoltura e  scienze  dell'alimentazione;  -  gestione
delle risorse  naturali  e  dell'alimentazione.  -  biotecnologie;  -
scienze e  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione;  -
scienze e tecnologie del mare; - energia; -  ricerca  industriale  ed
innovazione  tecnologica;  -  nuovi  materiali  e  genio  civile;   -
preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, 
  dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti; - 
applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze 
  umane e sociali; - ogni altro settore di comune interesse.