(Accordo-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
  In virtu' del presente  Accordo,  la  .cooperazione  scientifica  e
tecnologica potra' concretizzarsi mediante le azioni qui  di  seguito
indicate: 
a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e 
      personale tecnico; 
b) scambio di documentazione e di informazioni d'attualita' 
      scientifica e tecnologica; 
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi. ed 
      ogni altra manifestazione; 
d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni 
      scientifici e tecnologici di alto livello; 
e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca 
      congiunti; 
f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di 
      ricerca congiunti d'interesse comune; 
g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica 
      accettata dalle due Parti Contraenti.