ARTICOLO 19 In virtu' del presente Accordo, la .cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate: a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico; b) scambio di documentazione e di informazioni d'attualita' scientifica e tecnologica; c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi. ed ogni altra manifestazione; d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello; e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti; f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune; g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.