(Accordo-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
  Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di  progetti  di
ricerca  congiunti  suscettibili  di   essere   presentati   per   il
finanziamento  nell'ambito  dei  programmi  di  sviluppo  tecnologico
dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.