(Accordo-art. 21)
                             ARTICOLO 21 
  Nell'intento di dare applicazione alle  disposizioni  del  presente
Accordo, delle due Parti istituiscono una Commissione Culturale. 
  Questa  esaminera'  l'evoluzione  della   cooperazione   culturale,
scientifica  e  tecnologica,  stabilira'  dei   programmi   esecutivi
pluriennali e sorvegliera' la loro realizzazione. Essa si riunira' 
alternativamente nelle rispettive capitali ogni tre anni.