ARTICOLO 23 Il presente Accordo avra' una durata di sei anni e sara' tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata. Il presente Accordo potra' essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato l'Accordo sopramenzionato. Fatto a Roma il 19 settembre 1997, in due originali in lingua italiana e moldava, tutti e due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA MOLDAVA Parte di provvedimento in formato grafico