(Accordo-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
  Il  presente  Accordo  avra'  una  durata  di  sei  anni  e   sara'
tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata. 
  Il presente  Accordo  potra'  essere  denunciato  con  notifica  da
ciascuna  delle  due  Parti  Contraenti  sei  mesi  prima  della  sua
scadenza. Tale denuncia avra'  effetto  sei  mesi  dopo  la  notifica
all'altra  Parte  Contraente  e  non  incidera'  sull'esecuzione  dei
programmi  in  corso  concordati  durante  il  periodo   di   vigenza
dell'Accordo,  salvo  che  entrambe  le  Parti  Contraenti   decidano
diversamente. 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi   Governi,   hanno   firmato   l'Accordo
sopramenzionato. 
  Fatto a Roma il 19 settembre  1997,  in  due  originali  in  lingua
italiana e moldava, tutti e due testi facenti egualmente fede. 
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA MOLDAVA 

              Parte di provvedimento in formato grafico