(Accordo-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
  Le  due  Parti  Contraenti  si  impegnano  ad  adottare  le  misure
necessarie  per  assicurare  la  tutela  del   patrimonio   culturale
dell'altra  Parte,  contro  l'importazione,  l'esportazione   ed   il
trasferimento illeciti.