(Accordo-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
  Ciascuna delle  due  Parti  Contraenti  contribuira'  a  rafforzare
l'insegnamento della lingua e  della'  letteratura  dell'altra  Parte
nelle  rispettive  Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  istruzione
superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.